sempre alta l’attenzione dell’INRL sui DDL e sugli emendamenti che riguardano da vicino i revisori legali. In particolare sul DDL presentato il 19 marzo scorso e relativo alla “Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in materia di responsabilità dei revisori legali e dei componenti del collegio sindacale ai giudizi pendenti” si ricorda che esso prevede una limitazione di responsabilità per i revisori legali, siano essi persone fisiche o società di revisione, introducendo – similmente alla recente modifica dell’art. 2407 c.c. riguardante i sindaci – limiti quantitativi al danno risarcibile pari ad un multiplo del compenso percepito (art. 1);
dispone l’applicazione dei nuovi criteri di responsabilità (sia quelli previsti per i sindaci dal novellato art. 2407 c.c. sia quelli previsti per i revisori legali) ai giudizi pendenti (art. 2).
Ci sono poi gli emendamenti presentati nelle apposite Commissioni al Senato: quello dei senatori Gaudiano, Maiorino, Cataldi (Movimento5Stelle) e dei senatori Paroli, Ternullo, Occhiuto /Forza Italia) che in materia di patrocinio tributario hanno richiesto l’inserimento dei revisori legali e dei professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.”