Dal Sole24Ore.
La contabilità degli enti del Terzo settore varia a seconda del modello organizzativo e non della qualifica fiscale. Le novità recate dalla legge 104/2024 hanno modificato la normativa del Terzo settore, ridefinendo il perimetro degli enti tenuti agli obblighi contabili.
È stato infatti previsto l’obbligo per gli enti del Terzo settore (Ets) dotati di personalità giuridica di redigere il bilancio «ordinario». Ciò a patto che il volume di ricavi superi il plafond dei 60mila euro annui. Al di sotto di questo limite è stata invece introdotta una semplificazione consentendo a tutti gli Ets che non integrino questo limite di redigere il più semplice rendiconto che indica entrate e uscite in forma aggregata (articolo 13, comma 2-bis, del Dlgs 117/17 o Cts).
Una disposizione che tuttavia non trova ancora applicazione, in attesa dell’apposito decreto ministeriale.
Con riguardo alla disciplina contabile degli Ets, un discorso a parte merita la previsione di cui all’articolo 13, comma 4 del Codice. Vale a dire quella norma secondo la quale l’ente che svolga in via principale o esclusiva attività in forma d’impresa commerciale è tenuto a redigere il bilancio al pari delle società.
Continua a leggere Il sole24Ore del 23.04.2025