Dal Sole24Ore.
Transazione fiscale applicabile anche ai tributi locali in tutti gli strumenti di regolazione della crisi e nella composizione negoziata ed estensione dei termini sino al 31 dicembre 2025 per la modifica del regime tributario delle procedure concorsuali e degli altri istituti di risanamento. Sono queste le novità relative alla fiscalità della crisi contenute nel disegno di legge approvato il 9 aprile dal Consiglio dei ministri per l’attuazione della delega fiscale prevista dalla legge 111/2023 (si veda il Sole 24 Ore di ieri).
L’articolo 9 già prevedeva l’introduzione di un accordo sul pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata e nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, in forza di tale previsione, con il Dlgs 13 settembre 2024 n. 136 («correttivo ter»), la transazione fiscale era già stata in effetti introdotta nella composizione negoziata, mediante l’inserimento del comma 2-bis nell’articolo 23 del Codice della crisi; ciò, tuttavia, solo con riguardo ai crediti delle agenzie fiscali e dell’agente della riscossione e non anche a quelli di cui sono titolari gli enti locali e le regioni. Da qui la necessità di un successivo intervento legislativo…
(continua a leggere il Sole24Ore del 11/04/2025)