Nelle relazioni di bilancio, maggiore attenzione all’OIC 34


Dal Sole24Ore.

Aggiornati i modelli «La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024» e de «La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti» (giunta alla decima edizione), disponibili sul sito web del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Modelli che rappresentano un utile supporto per il lavoro svolto dall’organo sia nella sua composizione collegiale sia in quella monocratica – il cosiddetto sindaco unico – nominabile nelle Srl.

I contenuti dei modelli non si discostano dalle precedenti versioni e, come nel passato, nei casi in cui il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale si privilegia e si suggerisce la redazione di una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistematico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione.

Una prima considerazione riguarda la cessazione di quasi tutte le misure straordinarie che, quale retaggio della pandemia, hanno impattato sulla redazione dei bilanci dell’esercizio chiusi fino al 31 dicembre 2023, quali le deroghe straordinarie relative alla sospensione degli ammortamenti e alla sospensione degli adempimenti civilistici in caso di perdite rilevanti, mentre permane la possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi iscritti nell’attivo circolante (articolo 45 del Dl 73/2022). A ciò si aggiunge la prima adozione delle disposizioni del principio Oic 34. Queste tematiche sono approfondite nella sezione 2 della «Relazione unitaria» con puntuale indicazione delle verifiche che il sindaco-revisore dovrà effettuare e con la precisazione che, laddove secondo il giudizio professionale del revisore gli effetti siano rilevanti per la comprensione del bilancio, egli potrà inserire nella relazione un richiamo d’informativa. 

Un ampio spazio nella «relazione del collegio al bilancio» è dedicato alle modifiche apportate all’articolo 25-octies del Codice della crisi in tema di segnalazione all’organo di amministrazione e di estensione della stessa al revisore legale. La relazione sviluppa le ipotesi in cui il collegio abbia effettuato, o anche sia stato destinatario, delle segnalazioni. Il documento enfatizza la necessità della condivisione tra i due soggetti (sindaco e revisore) degli esiti delle verifiche effettuate nell’espletamento delle proprie mansioni e nel caso di sussistenza dei presupposti di crisi o, peggio, d’insolvenza, la trasmissione della segnalazione – per conoscenza – al revisore. Naturalmente si considera anche l’ipotesi della segnalazione effettuata dal revisore e delle conseguenti azioni poste in essere dal collegio. Per completezza la relazione considera sia, come detto, l’ipotesi in cui i sindaci abbiano effettuato segnalazioni all’organo di amministrazione, tenendo conto dell’eventuale attività conseguente alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, sia l’ipotesi in cui un creditore pubblico qualificato – agenzia delle Entrate, agenzia delle Entrate Riscossione, Inps, Inail – abbia segnalato al presidente del collegio sindacale – o al sindaco unico – esposizioni debitorie rilevanti della società (ex articolo 25-novies Codice della Crisi)…

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