Da ItaliaOggi.
La banca, di fronte al debitore in difficoltà che accede alla Composizione negoziata della crisi d’impresa (Cnc), prevista dall’art. 12 e ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), deve applicare buona fede e correttezza e non può invocare genericamente l’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale bancaria per sospendere o revocare le prestazioni o le linee di credito. Per farlo deve avere valutato nel merito il progetto del cliente in difficoltà e deve avere adeguatamente motivato la decisione per iscritto, inviandone comunicazione agli organi di gestione e controllo della società interessata. Il monito arriva direttamente dalla Suprema Corte, con la relazione n. 10 del 30 gennaio 2025…
(per proseguire nella lettura, ecco il link: Crisi di impresa, la revoca del credito va valutata caso per caso – ItaliaOggi.it)