mef: pubblicato in gazzetta il decreto relativo alla abilitazione dei revisori legali per la rendicontazione di sostenibilità


Pubblicato sulla GU n. 51 del 3/3/2025 il DM 19/2/2025 relativo all’abilitazione dei revisori legali, in tre diverse fasi, allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Abilitazione delle persone fisiche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Introduzione normativa

Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) ha affidato ai revisori legali iscritti nel Registro, qualora abilitati ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il compito di esprimere con apposita relazione redatta ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all’obbligo di marcatura, nonché all’osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.

Gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità sono stati introdotti gradualmente e specularmente anche l’attività di attestazione della conformità della rendicontazione sulla sostenibilità riguarderà i soggetti individuati dalla normativa di riferimento.

ABILITAZIONE DELLE PERSONE FISICHE ALL’ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, “Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro”.

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla GU n. 51 del 3 marzo 2025) è stata data progressiva attuazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1-bis prevedendo due diverse fasi per l’invio delle domande di abilitazione all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità – cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024) nonché la disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.

Il D.M. 19 febbraio 2025 individua in particolare i termini iniziali per poter inviare le istanze di abilitazione tenuto conto della numerosità dei soggetti coinvolti e della relativa modalità di processare le domande pervenute.

Con l’entrata in vigore del D.M. 19 febbraio 2025 (4 marzo 2025) non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis della Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (“Decreto Milleproroghe”). 

COME E QUANDO PRESENTARE DOMANDA

Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l’articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione:

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 possono presentare istanza di abilitazione a decorrere dal 4 marzo 2025 i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs 125/2024 (i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all’articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo da designare quali responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione della sostenibilità) in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025.

LE ISTANZE DI ABILITAZIONE PRESENTATE DA SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI INDIVIDUATI NELL’ARTICOLO 4, COMMA 3 DEL D.M. 19/02/2025 PRIMA DELLA DATA INDICATA NELLA DETERMINA SARANNO CONSIDERATE INAMMISSIBILI.

Per maggiori informazioni su come trasmettere l’istanza di abilitazione relativa alla FASE 1 visita l’apposita pagina (clicca qui). Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial.


  • FASE 2: A DECORRERE DALLA DATA INDICATA NELLA DETERMINA DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO (DA ADOTTARE A CONCLUSIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELL’APPLICATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AUTOMATICO DELLE ISTANZE DI ABILITAZIONE IL CUI RILASCIO È PREVISTO NEL SECONDO SEMESTRE 2025) 

Nella FASE 2 si completa la possibilità di ottenere l’abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 ovvero per i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi – riferiti integralmente al 2024 o al 2025 – nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell’istanza di abilitazione (cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024).

Il modulo relativo all’istanza di abilitazione sarà reso disponibile nell’area riservata del soggetto interessato precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dalla data indicata nella citata determina.


  • FASE 3: ABILITAZIONE A REGIME

Nella determina del Ragioniere generale dello Stato di cui all’articolo 4, comma 2 del D.M. 19/02/2025 sarà altresì fissato il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione a regime ovvero per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Tale disciplina trova applicazione anche ai soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alle FASI 1 e 2.

Qui di seguito il link per consultare il testo del decreto.

https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/Decreto_19022025_gu_03032025_51.pdf



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