Proposta UE: meno imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità


Da Eutekne.info

La Commissione europea ha definito e pubblicato ieri
l’atteso pacchetto (c.d. Omnibus package) che contiene importanti proposte di semplificazione riguardanti
sia il perimetro sia l’estensione degli obblighi di informativa di sostenibilità. Nel dettaglio, l’Omnibus package è composto:

  • dalla proposta di direttiva con modifiche alle direttive 2006/43/Ce, 2013/34/Eu, (Eu) 2022/2464 e (Eu)
    2024/1760 in tema di reporting di sostenibilità e di obblighi di due diligence;
  • dalla proposta di direttiva con modifiche alle direttive (Eu) 2022/2464 e (Eu) 2024/1760 con riferimento alle tempistiche di applicazione da parte degli Stati
    membri degli obblighi in essi contenute.
    Inoltre, il pacchetto è accompagnato dalla bozza di regolamento in tema di Tassonomia (c.d. “Taxonomy Delegated Act”) che viene posto in pubblica consultazione.
    Le proposte prevedono un primo intervento di riduzione del numero di imprese obbligate e un secondo che
    riguarda il posticipo di entrata in vigore degli obblighi
    attualmente previsti.
    Il primo profilo di novità riguarda la drastica riduzione
    della platea delle imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità (che diminuiscono di circa l’80%, si
    legge nel comunicato stampa). Si ricorda che la versione attualmente in vigore della direttiva Ue 2022/2464
    (Corporate Social Responsability Directive – c.d.
    “CSRD”) è stata recepita nel nostro Paese dal DLgs.
    125/2024.
    Nel 2025 gli obblighi di informativa di sostenibilità potrebbero riguardare esclusivamente le imprese di
    grandi dimensioni con più 1.000 dipendenti e con un
    attivo patrimoniale superiore a 25 milioni di euro o con
    ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a
    50 milioni di euro. I principi di rendicontazione rimarrebbero gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) per i quali, però, sono previste semplificazioni e rivisitazioni (quali riduzioni dei data points e
    miglior allineamento alle altre disposizioni).
    Le società con importi al di sotto dei suddetti limiti potranno, comunque, decidere di predisporre la rendicontazione di sostenibilità su base volontaria, adottando uno standard volontario semplificato che sarà approvato dalla Commissione europea sulla base dell’attuale principio volontario per le PMI (c.d. “VSME, voluntary”) sviluppato dall’EFRAG. In nuovo standard agirebbe anche da “scudo” (c.d “value chain cap”), limitando le informazioni che i soggetti obbligati e le banche
    potranno richiedere alle società che fanno parte delle
    rispettive catene di valore con meno di 1.000 dipendenti.
    Il secondo step è il posticipo per tutte le imprese soggette alla CSRD che avrebbero dovuto conformarsi a
    partire dall’esercizio finanziario 2025 o 2026, a seconda della loro dimensione. L’attuale scenario prevede
    esercizi di prima applicazione della CSRD diversi a seconda della dimensione (sulla base dei limiti in vigore)
    e della natura dei soggetti obbligati:
  • dal 2024, con pubblicazione nel 2025, le grandi imprese (e le imprese madri) che erano già soggette alla
    NFRD (c.d “wave 1 companies”);
  • dal 2025, con pubblicazione nel 2026, le altre grandi
    imprese (e le altre imprese madri) che non ricadono
    nel precedente insieme (c.d “wave 2 companies”);
  • dal 2026, con pubblicazione nel 2027, per le PMI quotate (c.d “wave 3 companies”).
    Il nuovo calendario potrebbe prevedere quindi il rinvio
    di due esercizi rispetto alle date sopra indicate per le
    imprese “wave 2” e “wave 3”.
    Ulteriori semplificazioni riguardano l’eliminazione del
    potere conferito alla Commissione di adottare standard di rendicontazione specifici per settore, Tassonomia volontaria per le aziende che rientreranno nella
    nuova definizione di grande impresa ma con un fatturato fino a 450 milioni di euro e l’eliminazione della
    possibilità per la Commissione di proporre il passaggio da un requisito di limited assurance a un requisito
    di reasonable assurance per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
    Si sottolinea come la proposta di regolamento debba in
    ogni caso essere approvata dalla Commissione europea dal Consiglio e, successivamente, recepito nei Paesi membri.
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