bilanci: si allarga la platea delle imprese che potranno pubblicare il documento semplificato


Da ItaliaOggi.

Si allarga la platea delle micro e piccole imprese che potranno pubblicare il bilancio 2024 “semplificato” in seguito all’aumento delle soglie dimensionali che consentono di utilizzare lo schema del bilancio di esercizio abbreviato.

È quanto ha previsto il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 che, oltre a sancire gli obblighi di un’informativa minima in sede di bilancio di esercizio in materia di sostenibilità, riverbera effetti anche nell’ambito della normativa civilistica innalzando la soglia dei limiti minimi per la classificazione dimensionale delle società e quindi dei parametri per la redazione dei bilanci in forma abbreviata (che saranno depositati nel 2025).

I nuovi limiti dimensionali

Dal punto di vista normativo il decreto legislativo ha modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:

  • totale attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (anziché 4.400.000);
  • ricavi delle vendite: 11.000.000 di euro (anziché 8.800.000);
  • 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Il decreto, inoltre, ha modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (anziché 175.000);
  • ricavi delle vendite: 440.000 euro (anziché 350.000);
  • 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Bilancio consolidato

La portata del d.lgs. 125/2024 ha riflessi anche in ordine al bilancio consolidato in quanto viene modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91. Non sono pertanto soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale attivi degli stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (anziché 20.000.000);
  • totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (anziché 40.000.000);
  • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La verifica dei limiti dimensionali

La verifica dei limiti dimensionali appare meno agevole quando il primo esercizio di attività è inferiore o superiore ai 12 mesi in quanto dalla lettura della norma sembrerebbe di dover escludere la necessità di ragguagliare ad anno i valori di riferimento.

Per le società già operative i parametri da rispettare per restare sotto soglia nei due esercizi consecutivi possono anche non coincidere in quanto la norma è ugualmente applicabile se in un esercizio non siano superati due parametri (es. attivo e dipendenti) mentre nell’esercizio successivo non siano superati parametri diversi (es. ricavi e dipendenti).

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