professionisti forfettari in attesa di certezze sui rimborsi spese esentasse


Dal Sol24Ore

Rimborsi spese dei professionisti esclusi da tassazione ma con applicazione ancora tutta da chiarire per i contribuenti forfettari (si veda «Il Sole 24 Ore» di lunedì 24 febbraio).

Il Dlgs 192/2024 riscrive l’articolo 54 del Tuir modificando, in parte, le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tra le principali novità, l’articolo 54, comma 2, lettera b), dispone che i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per lo svolgimento di un incarico e addebitate analiticamente al cliente non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo. Si tratta di tutte quelle spese che il professionista sostiene direttamente (ad esempio, il biglietto del treno o la corsa in taxi oppure il soggiorno in hotel) e che sono necessarie per lo svolgimento di un incarico professionale. 

Resta da verificare se la nuova disciplina possa o meno estendersi ai contribuenti forfettari i quali, a norma del comma 64 della legge 190/2014, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a seconda dell’attività svolta. L’agenzia delle Entrate, in passato, aveva avuto modo di precisare che l’impostazione secondo cui i rimborsi delle spese analiticamente addebitate al cliente vanno assoggettati a tassazione tranne se riferiti a spese anticipate valgono anche per i contribuenti forfettari (combinato disposto della circolare 58/E/2001 e circolare 5/E/2021). 

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