reporting di sostenibilità: revisori con 5 crediti per attestare la conformità


Dal Sole24Ore.

Approvati due emendamenti al decreto Milleproroghe riguardanti il reporting di sostenibilità. Il primo è una misura transitoria per i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici. Il secondo è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie (Dnf) relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. Queste disposizioni rispondono alla necessità di garantire continuità al processo di transizione verso il nuovo regime introdotto dal Dlgs 125/2024, che ha recepito in Italia la Corporate sustainability reporting directive (Csrd), evitando incertezze e lacune regolamentari.

Il Milleproroghe prevede che, in attesa dell’emanazione del provvedimento attuativo del Mef, i revisori potranno comunque rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. Questo intervento si è reso necessario per non bloccare l’operatività del nuovo sistema, evitando il rischio di ritardi nell’attestazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese. La certificazione delle informazioni di sostenibilità è un aspetto centrale per garantire credibilità ai dati pubblicati dalle aziende e per soddisfare le aspettative di investitori e stakeholder.

L’articolo 6, comma 1-bis, del Dlgs 39/2010, stabilisce infatti che il Mef, di concerto con la Giustizia e sentita la Consob, definisce con decreto il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione per i revisori e le società di revisione, nonché le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni aggiornate. Tuttavia, poiché tale decreto attuativo non è ancora stato emanato, si è resa necessaria una misura transitoria per evitare blocchi operativi e garantire un livello minimo di competenza tra i professionisti della revisione. 

Parallelamente, il secondo emendamento proroga la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. Per questi esercizi continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del Dlgs 254/2016, abrogato dal Dlgs 125/2024 a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. I citati articoli contengono la precedente disciplina sanzionatoria sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Senza questa proroga, le imprese avrebbero rischiato di trovarsi in un vuoto normativo riguardo alle sanzioni per eventuali irregolarità nelle comunicazioni precedenti. Il mantenimento delle disposizioni previste dagli articoli 8 e 9 del decreto abrogato garantisce quindi continuità e certezza giuridica. Ciò consente, in altri termini, che il passaggio dal vecchio al nuovo regime avvenga senza lacune regolamentari, fornendo alle autorità di vigilanza gli strumenti necessari per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

Nel frattempo, sono in fase di approvazione i primi rendiconti di sostenibilità soggetti alla nuova regolamentazione, ossia quelli delle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico. Tali enti, tra cui rientrano le società quotate, le banche e le assicurazioni, saranno i primi a dover applicare le nuove norme sulla rendicontazione della sostenibilità, anticipando le sfide e le opportunità che la Csrd porterà all’intero panorama aziendale.

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