Da ItaliaOggi.
Per le imprese che hanno aderito al Concordato preventivo biennale la probabilità di vedersi accertare e/o rettificare dall’Agenzia delle entrate o dalla Guardia di finanzia i redditi 2024 e 2025 è relativamente scarsa. Ciò in quanto la fattiva volontà di questi contribuenti di accedere a forme di dialogo preventive con l’Amministrazione finanziaria, attraverso l’adesione al concordato, esprime in modo attendibile il basso livello di rischio di tali soggetti.
È questa la risposta fornita dalla Guardia di finanza in occasione dell’8° Forum dei commercialisti di Italia Oggi a fronte della richiesta di chiarimenti in merito alle poste di bilancio che possono essere oggetto di ispezioni e verifiche e che possano condurre a rettificare le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta di chi ha aderito alla proposta concordataria. Nello specifico, la richiesta di chiarimenti mirava a conoscere quali poste di bilancio potrebbero essere oggetto di rettifica in seguito a eventuali verifiche fiscali con riferimento ai periodi d’imposta 2024 e 2025 nei confronti delle società di capitali che hanno regolarmente aderito al Concordato preventivo biennale. In altri termini, l’obiettivo del chiarimento era quello di accertare quali sono le voci di bilancio delle società di capitali che possono essere verificate da Agenzia entrate e/o Guardia di finanza sia relativamente agli aspetti economici (sostanzialmente costi e ricavi d’esercizio, valutazioni di magazzino, perdite pregresse a riduzione di utili d’esercizio, ecc.), sia relativamente agli aspetti finanziari (es. apporti dei soci, crediti verso soci per prelevamenti, ecc.) con il rischio che possa essere revocato il riconoscimento dello stesso Concordato in caso di emersione, nel corso delle azioni ispettive, di presunte violazioni o irregolarità.
La posizione della Gdf
Secondo quanto si legge nei chiarimenti forniti dalla Guardia di finanza, la disciplina del concordato preventivo biennale pur non prevedendo, in linea generale, limitazioni alla possibilità di esercitare i poteri ispettivi nei confronti dei soggetti aderenti all’istituto, contempla per contro specifiche restrizioni al potere dell’Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni di tali contribuenti con specifico riferimento ai redditi di lavoro autonomo e di impresa. Sul punto, tuttavia, in un’ottica di sistematicità dell’assetto normativo, il comma 2 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 13 del 2024 stabilisce che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza provvedono a programmare l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono. Infatti, come evidenziato, la ratio legislativa sottostante all’introduzione del concordato preventivo biennale è quella di valorizzare ulteriormente con nuovi strumenti giuridici il patto di lealtà alla base del rapporto tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, mediante la previsione di disposizioni volte a regolamentare, secondo criteri di trasparenza, collaborazione e buona fede, l’obbligazione tributaria e le procedure di applicazione dei tributi. Secondo la Gdf, pertanto, i soggetti aderenti al concordato rappresentano, di fatto, una platea di contribuenti caratterizzata da una più spiccata propensione alla trasparenza e alla compliance nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, a beneficio non solo della stabilità e della certezza dei rapporti Fisco-contribuente ma anche del gettito erariale. Secondo le direttive di recente diramate, i Reparti della Guardia di finanza sono pertanto chiamati a valutare attentamente, in sede di programmazione, l’opportunità di avviare interventi ispettivi nei confronti di contribuenti che abbiano accettato la proposta concordataria, anche in ragione delle preclusioni normative circa la possibilità di procedere alla rettifica delle dichiarazioni. La fattiva volontà dei contribuenti di accedere a forme di dialogo costanti e preventive con l’Amministrazione finanziaria, attraverso l’adesione al concordato, esprime, peraltro, in modo attendibile il basso livello di rischio di tali soggetti.