Da ItaliaOggi.
Tutte le società e gli enti che riceveranno un contributo di entità significativa da parte dello Stato avranno l’obbligo di nominare un organo di controllo. Detto organo sarà tenuto ad effettuare apposite attività di verifica in merito al corretto utilizzo delle erogazioni ricevute in relazione alle finalità per cui le stesse sono state concesse.
È quanto prevede, l’art. 1, comma 857 della legge di bilancio in via di approvazione definitiva.
Le società e gli enti chiamati in causa
In primo luogo è da osservare che la disposizione normativa chiama in causa gli “organi di controllo” di società ed enti, oltre che di associazioni e fondazioni. Va ricordato che l’organo di controllo ha carattere endosocietarioe presidia l’osservanza delle leggi dello statuto e l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed il suo concreto funzionamento da non confondere con il revisore la cui attività è finalizzata alla verifica della corrispondenza fra scritture contabili e bilancio. Da quanto sopra deriva che i controlli richiesti dalla nuova norma riguarderanno il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo sulla gestione nelle spa, il collegio sindacale o il sindaco unico nelle srl, l’organo di controllo di cui all’art. 30 del d.lgs 117negli Enti del terzo settore. Un aspetto di rilevo appare quello del testo normativo laddove si dispone che l’obbligo di verifica e di relazione al MEFriguardi sia gli organi “già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del comma”. Il che fa presumere che, qualora l’ente o la società non sia dotato attualmente di un organo di controllo dovrà nominarne uno ad-hoc. Non pare necessario, a riguardo, una imminente modifica degli statuti che non prevedano nella società l’organo di controllo trovando in questo caso applicazione l’art. 1339 c.c. (sostituzione della clausola difforme con previsione di legge), statuti, tuttavia, a nostro avviso da modificare alla prima occasione utile.
Società ed enti coinvolti
Le società che potrebbero essere chiamate a tali nomine sono le srl nonché le cooperative in forma di srl, che non abbiano l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore o che, avendolo, ai sensi dell’art. 2477 c.c., abbiano optato per il revisore. La percezione del contributo per ammontare “significativo” dovrebbe determinare per dette società un obbligo di nomina. Allo stesso obbligo dovrebbero soggiacere, le associazioni e fondazioni che non abbiano al momento provveduto a tale nomina (ad esempio poiché associazioniregolate dal libro 1° del codice civile che statutariamente non prevedano un organo di controllo) o altresì le associazioni del terzo settore che si trovassero al di sotto dei limiti dimensionali di cui all’art. 30 del Codice del terzo settore. Ma l’obbligo parrebbe riguardare ogni tipologia di ente e quindi ad esempio anche i consorzi costituiti non in forma societaria (consorzi puri ex art. 2612 e seg. c.c.) ed i comitati.
L’ammontare e la natura del contributo
Il nuovo obbligo per l’organo di controllo scatta quando l’ente sottoposto a controllo riceve, “anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributodi entità significativa a carico dello Stato, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge”. Questa formulazione ampia sembra comprendere contributi erogati attraverso vari canali o modalità, come sovvenzioni, fondi, esenzioni, sgravi e persino contributi mediati da altri enti. Il decreto dovrà definire chiaramente sia il tipo di contributo sia l’entità significativa dello stesso. Questo è necessario per stabilire in modo inequivocabile le condizioni e i criteri secondo cui le società, enti, organismi e fondazioni che ricevono tali contributi devono conformarsi alle disposizioni normative.
I tempi per la nomina dell’organo di controllo
Un altro nodo da sciogliere riguarda il momento della nomina dell’organo di controllo, una situazione tipica per le Srl che non rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 2477 c.c. o che abbiano optato per la nomina del solo revisore. La questione è stabilire, in assenza di una previsione normativa esplicita, quando i soci devono procedere con la nomina dell’organo di controllo.
Innanzitutto, è necessario individuare il momento che fa scattare l’obbligo, ovvero la ricezione del contributo. Questo solleva la domanda: il momento rilevante è l’erogazione del contributo o quello in cui sorge il diritto non soggetto a condizione sospensiva? Sarebbe auspicabile una pronuncia ufficiale per chiarire questo punto. Un ulteriore aspetto correlato riguarda se la nomina debba avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione del contributo oppure all’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il contributo è stato ricevuto.