Dal Sole24Ore.
Nella composizione negoziata della crisi il giudice può disporre, per la durata delle trattative e in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a quello delle misure protettive, massimo 240 giorni, l’inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di effettuare la segnalazione a sofferenza alla Centrale rischi della Banca d’Italia e al Crif. Ciò perché la società ricorrente si vedrebbe altrimenti esposta al rischio di non poter accedere, per effetto di tali segnalazioni, al credito di cui deve disporre per la realizzazione del piano di risanamento, oltre che al rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti e normalmente utilizzate.