Dal sole24Ore.
Nella prassi si assiste a un incremento, in sede di composizione negoziata, di operazioni di trasferimento d’azienda poste a servizio del risanamento. La giurisprudenza di merito sta progressivamente approfondendo la disciplina di cui all’articolo 22, comma 1, lettera d, del Codice della crisi di’impresa e, in particolare, il principio di competitività nella selezione dell’acquirente. Sotto questo profilo, stanno giungendo alcuni interessanti sequel al primo vademecum fornito dal Tribunale di Milano con il provvedimento del 12 agosto 2023 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 aprile 2024).
Pur in assenza di precisi requisiti formali, il rispetto della competitività nell’ambito della composizione negoziata della crisi impone – non diversamente dalle procedure concorsuali, nel solco tracciato dalla Cassazione (Sezioni Unite, n. 7337/2024) – l’implementazione di una procedura caratterizzata da adeguata pubblicità, trasparenza e regole prestabilite di selezione dell’offerente. L’indicazione delle caratteristiche dell’azienda (perizia), la adeguatezza dei canali informativi idonei a giungere ai potenziali interessati, nonché un apprezzabile lasso di tempo concesso agli interessati, conformano la competitività nella selezione dell’acquirente, in quanto consentono una adeguata approssimazione al miglior valore di transazione (HBU: Highest and best value).
A fronte di questa progressiva elaborazione giurisprudenziale, non sorprende la recentissima decisione del Tribunale di Brescia (ordinanza del 6 novembre 2024), che ha ritenuto il ricorso presentato dalla debitrice carente dei presupposti per concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 22 del Codice della crisi, in assenza della prova circa lo svolgimento di un adeguato sondaggio dell’interesse del mercato rispetto all’azienda da trasferire.
Dopo aver ribadito che la competitività nella scelta dell’acquirente costituisce un requisito autonomo e ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione d’azienda in rapporto al piano di risanamento, il Collegio ha rigettato il ricorso, stigmatizzando, in particolare la mancata istituzione di un’apposita data room nonché di un’adeguata diffusione pubblicitaria della vendita mediante la pubblicazione su siti specializzati.
Sull’importanza della competitività nella selezione dell’acquirente si è pronunciato anche il Tribunale di Parma (ordinanza 30 luglio 2024) che, in via incidentale, ha altresì affrontato il tema dell’estensione anche ai debiti erariali dell’esenzione da corresponsabilità per il cessionario espressamente prevista con riferimento al solo articolo 2560 del Codice civile. Il dubbio interpretativo nasceva dalla previsione originaria dell’articolo 14 del Dlgs 472/1997, che, rispetto ai crediti tributari, non prevedeva il venire meno della responsabilità solidale del cessionario nell’ambito dei trasferimenti d’azienda in seno alla Cnc, in quanto tale esenzione era prevista solo con riferimento a quelli effettuati nelle “procedure concorsuali”.