Concordato preventivo biennale: giochi fatti. Ma si apre una ‘finestra’ per il biennio 2025/2026


Dal Sole24Ore.

Il concordato preventivo cede il passo al ravvedimento

Mario Cerofolini Gian Paolo Ranocchi

Siamo al day after la temuta (e sofferta) scadenza del 31 ottobre. Oggi dovremmo quindi dire che, in tema di concordato preventivo fiscale, i giochi sono fatti. Chi ha detto sì alla proposta del fisco flaggando il rigo P10 o LM64 del modello redditi 2024, ha assunto l’impegno di tassare per il 2024 e il 2025 il reddito concordato fatto salvo l’effetto della possibile normalizzazione del dato derivante dalla presenza di una o più delle componenti reddituali, in senso positivo o negativo, estranee al dato precalcolato ed accettato (articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024). Chi ha invece deciso di temporeggiare, potrà comunque rivalutare l’accesso al Cpb il prossimo anno per il biennio 2025-2026, adesione di durata biennale che interesserà anche i contribuenti forfettari dato che l’applicazione sperimentale annuale è stata prevista per il solo 2024 (articolo 7, comma 2, del Dlgs n. 13/2024).

Concordato e sanatoria

L’adesione alla proposta concordataria ricordiamo che apre alla possibilità di avvalersi della sanatoria di cui all’articolo 2-quater del Dl 113/2024, convertito dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024. Chi non ha aderito al concordato non può invece accedere al “ravvedimento” citato. Aspetto, questo, che in qualche modo ha trainato le adesioni al Cpb dato che con costi spesso piuttosto modesti, è possibile ottenere sulle annualità pregresse individuate e bonificate, un’interessante copertura da possibili rettifiche in tema di imposte sui redditi, Irap e Iva (per quest’ultima solo per le rettifiche di natura presuntiva).

Ricordiamo che la risoluzione n. 50 del 17 ottobre scorso, ha sdoganato i codici tributo necessari per i versamenti utili al perfezionamento della sanatoria che, con la formalizzazione dell’accesso al Cpb effettuato nella dichiarazione presentata, è ora pienamente fruibile. Questo è un aspetto di sicuro interesse per tutti coloro che, magari, sono oggetto di una qualche attività di controllo fiscale in corso per uno o più degli anni ravvedibili che ancora non è sfociata nella notifica di un pvc, di uno schema d’atto o di un atto di recupero di crediti inesistenti, i cui potenziali effetti negativi potrebbero quindi essere bonificati grazie al ricorso preventivo alla sanatoria in questione. Il “ravvedimento”, infatti, si può considerare già perfezionato con l’adesione al Cpb e il pagamento del dovuto o, almeno transitoriamente, della prima rata se si sceglie il pagamento rateale.

Sul piano soggettivo, peraltro, il dato testuale della norma apre le porte della sanatoria a una platea di soggetti che inizialmente ne sembravano esclusi. Si dice infatti che «I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo». Letteralmente, quindi, la sanatoria non sembra limitata a soggetti Isa 2023 che hanno aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 ma risulta accessibile anche da parte dei soggetti che hanno aderito da forfettari al concordato sperimentale annuale 2024 ex articoli 23 e seguenti del Dlgs n. 13/2024 (flag rigo LM64), relativamente a una o più delle annualità sanabili 2018/2022 nelle quali, invece, l’attuale forfettario aveva applicato gli Isqa.

Concordato e acconti

La prima delle prossime scadenze con le quali i soggetti che hanno aderito al Cpb faranno i conti con gli effetti dell’accettazione della proposta concordataria sul piano dei versamenti, sarà quella della scadenza degli acconti il prossimo 30 novembre (che slitta a lunedì 2 dicembre). Per coloro che sceglieranno il metodo “storico” occorrerà ricordare di versare la maggiorazione del 10% della differenza positiva tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, eventualmente rettificato delle componenti reddituali extra reddito concordato (articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024).

Ricordiamo anche che l’adesione al Cpb da parte di un soggetto fiscalmente “trasparente” (articoli 5, 115 e 116 del Tuir) obbliga al rispetto dell’accordo anche i soggetti partecipanti, soci o associati che siano, senza che costoro siano direttamente intervenuti nella scelta dell’adesione al concordato. Sempre in vista della prossima scadenza di versamento del secondo acconto 2024, occorre quindi procedere con gli opportuni scambi di informazione tra la società concordataria e i soggetti partecipanti, al fine di consentire a questi ultimi una liquidazione del loro secondo acconto debitamente allineata.

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