Concordato Preventivo Biennale, seconda chance nel 2025 per chi non aderisce entro il 31 ottobre


Dal Sole24Ore.

Per i soggetti Isa che non aderiscono al concordato preventivo (Cpb) per il biennio 2024-2025 nessun sbarramento a un eventuale adesione per il biennio 2025-2026. Il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza ex articolo 116 del Tuir a un regime ordinario o viceversa nei periodi d’imposta oggetto del Cpb o in quello precedente, non rientra in nessuna delle cause di esclusione o di cessazione previste dagli articoli 11 e 21 del decreto Cpb. Il decesso di un socio o dell’associato non determina una «modifica della compagine sociale» e quindi non rientra fra le ipotesi di cessazione del Cpb. L’omessa presentazione della dichiarazione Irap non blocca l’accesso al Cpb. Spiccano questi chiarimenti nell’ultima tornata di 15 Faq delle Entrate datate 25 ottobre e volte a risolvere alcune (ma non tutte) questioni che rimanevano ancora aperte a pochi giorni dal termine del 31 ottobre per l’adesione.

Il passaggio di una Srl dal regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del Tuir a un regime ordinario o viceversa (passaggio dall’ordinario alla trasparenza) nei periodi d’imposta oggetto del Cpb o in quello precedente, non determina né una causa di blocco né di cessazione del concordato. 

La risposta alla domanda era attesa soprattutto riguardo all’opzione per la trasparenza ex articolo 116 in costanza di durata del Cpb. In base all’articolo 8, comma 1, del Dm 23 aprile 2004, infatti, i soci delle società di capitali trasparenti non scontano alcuna forma di imposizione all’atto dell’effettiva percezione dei dividendi, dato che la tassazione avviene già per imputazione diretta del reddito in capo agli stessi soci. Questo, in costanza di durata del Cpb, potrebbe comportare in alcuni casi dei vantaggi rispetto alla tassazione ordinaria dell’Ires in capo alla società valutando poi l’effetto dell’ulteriore prelievo dato dalla ritenuta del 26% sullo stacco dei dividendi. E l’opzione è consentita. 

È ufficiale (ma non poteva essere diversamente) che i soggetti Isa che non hanno aderito al Cpb per il biennio 2024-25, già l’anno prossimo potranno aderire al Cpb, per le annualità 2025-2026 senza necessariamente attendere il biennio 2026-2027. Vi è però da considerare che l’opzione per il Cpb il prossimo anno dovrà essere valutata prima (entro il 31 luglio) e che solo l’accesso al Cpb in scadenza il 31 ottobre, garantisce l’accesso alla sanatoria speciale prevista per le annualità 2018/2022. 

Le Faq chiariscono anche che nell’ipotesi di decesso di un socio/associato non si verifica alcuna causa di cessazione del Cpb. Ne consegue che la fattispecie non determina nemmeno una causa di blocco al Cpb. In pratica quindi l’Agenzia, come ipotizzato sulle pagine di questo giornale, non intravvede nel decesso del socio/associato alcuna «modifica della compagine sociale» privilegiando, una lettura che attribuisce all’evento un effetto non “distorsivo” del Cpb. 

La Faq numero 12 conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap dichiarati dal contribuente per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo al 2023, concorrono alla formazione dell’importo del reddito e del valore della produzione netta e devono essere indicati nei righi P04 e P05 del modello Cpb. In questi casi, generalmente, contribuiscono a migliorare non solo il posizionamento Isa 2023, ma anche la proposta sul biennio 2024-2025 rispetto al reddito ante adeguamento.

Nella Faq n.13 dove si chiede conferma che la presentazione di dichiarazioni integrative negli anni precedenti a quello di riferimento per il concordato (2018/2022) non comporti decadenza o cessazione del Cpb 2024/2025 anche nel caso in cui la fattispecie determini un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento. Al riguardo, l’agenzia conferma che già nella circolare 18/E dello scorso settembre fu chiarito che «per il primo biennio di applicazione del Cpb (i.e. 2024-2025) i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al solo modello Isa 2024 relativo al periodo d’imposta 2023». Da qui l’irrilevanza di correzioni dichiarative postume sul quadriennio 2018/2022 sulla validità del Cpb 2024-2025.

Infine l’eventuale omessa presentazione della dichiarazione Irap relativa al periodo 2021/2023 secondo l’Agenzia non preclude (giustamente) l’accesso al Cpb.

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