Liquidazione controllata: le modalità previste dal codice della crisi


Dal Sole24Ore.

l Codice della crisi, in continuità con la legge 3/2012, ricomprende la liquidazione controllata tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento volte alla liquidazione del patrimonio del debitore. Sotto il profilo soggettivo, possono accedere a questa procedura i consumatori e tutti gli imprenditori che, al momento della presentazione della domanda, non siano assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza (articolo 2, comma 1, lettera c, del Codice della crisi). 

La disciplina in materia di liquidazione controllata – che si contraddistingue per la sua (forse eccessiva) sinteticità – non contempla alcuna disposizione generale idonea a estendere l’applicazione delle norme sulla liquidazione giudiziale in quanto compatibile; anche se – a fronte delle non poche lacune – gli sforzi interpretativi sono orientati in questo senso. 

Tra i dubbi emersi, rilevante è quello dell’ammissibilità di un’eventuale proposta di concordato al pari che nella liquidazione giudiziale, strumento che ben potrebbe consentire una migliore e più rapida soddisfazione dei creditori. 

Sebbene – in termini di analogia legis – la possibilità di ricorrere, come in quella giudiziale, a un concordato nella liquidazione controllata parrebbe opportuna, non sembra così agevole “trapiantare” questo istituto nel contesto della procedura liquidatoria minore. 

Anzitutto, gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza costituiscono un numero chiuso, rendendo oltremodo problematica la gemmazione di istituti nuovi, attraverso operazioni di innesto. Lo stesso concordato nella liquidazione giudiziale costituisce un intero subprocedimento situato all’interno della procedura liquidatoria maggiore, in cui coincidono soggettivamente giudice delegato e curatore, che segue un percorso non solo del tutto differente, ma che è anche interferente con la procedura maggiore (si pensi, ad esempio, all’andamento della liquidazione, al rendiconto, al compenso del curatore ecc.).

In secondo luogo, non pare trascurabile la barriera soggettiva, posto che il Codice della crisi prevede strumenti e percorsi di regolazione della crisi, ognuno dei quali dedicato a una specifica categoria di destinatari. Il concordato nella liquidazione giudiziale trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui la citata procedura sia stata aperta nei confronti di un imprenditore…

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