Dal Sole24Ore,
Con l’ultimo correttivo, approvato in via definitiva il 4 settembre dal Consiglio dei ministri e atteso in Gazzetta ufficiale per la sua pubblicazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 e del 6 settembre), giunge a compimento il percorso di riforma del diritto della crisi.
L’anticipazione
La novità più rilevante sul piano applicativo è rappresentata dalla anticipazione della transazione fiscale e contributiva sin dalla fase della composizione negoziata.
La nuova disposizione è destinata a rendere più incisiva la composizione negoziata integrando gli altri vantaggi già oggi offerti dal Codice della crisi: il riferimento è alle misure protettive e alle eventuali autorizzazioni all’acquisizione di finanziamenti prededucibili e a cessioni di azienda o rami aziendali sgravati da debiti (diversi da quelli verso i lavoratori), ma prima ancora al rafforzamento dei doveri di collaborazione in capo ai creditori, resi ora più pregnanti da quest’ultimo intervento.
Il correttivo non soltanto pone dei paletti alla decisione di sospensione o revoca delle linee di credito da parte delle banche, ma puntualizza che la prosecuzione del rapporto non è di per sé fonte di responsabilità ed estende espressamente a banche, intermediari finanziari e mandatari o cessionari dei loro credit la regola che preclude ai creditori nei cui confronti sono disposte le misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza e di modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.
Gli strumenti idonei
Disposizioni queste ultime che devono essere coordinate con la disciplina di vigilanza prudenziale, ma che potrebbero porre le premesse per l’esercizio di azioni di responsabilità, da parte di curatori di liquidazioni giudiziali e liquidatori di concordati (anche semplificati), nei confronti di creditori che, non avendo adempiuto ai doveri di collaborazione tempestiva loro imposti dalla legge, non abbiano permesso di realizzare strumenti di regolazione della crisi idonei a preservare la continuità aziendale.
Si tratterà di ipotesi da individuare selettivamente, con oneri probatori non indifferenti in ordine al nesso eziologico tra inadempimento e danno da perdita della chance di ristrutturazione, ravvisabile nella differenza tra la percentuale di soddisfazione della liquidazione e quella ragionevolmente prevedibile in caso di continuità aziendale diretta o indiretta.
La prevenzione della crisi
Con riguardo alla fase di prevenzione della crisi, il correttivo ha, da un lato, esteso anche ai revisori gli obblighi di segnalazione originariamente riferiti ai soli sindaci; dall’altro, ha avuto cura di precisare che la segnalazione deve considerarsi in ogni caso tempestiva, con i positivi corollari per l’esclusione (o l’attenuazione) delle responsabilità, se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni che rendono probabile l’insolvenza.
Questa previsione, unitamente alla riscrittura dell’articolo 2407 del Codice civile, in corso di approvazione da parte del Parlamento, che introduce una limitazione del danno risarcibile dai sindaci ad un multiplo dei compensi, varrà a prevenire indebite irradiazioni automatiche di responsabilità, che hanno fatto talora dell’organo di controllo il capro espiatorio di situazioni di crisi non sempre riferibili (o solo in misura molto contenuta riferibili) a inadempimenti degli obblighi di vigilanza.
Con riguardo al concordato preventivo merita di essere apprezzato il definitivo ripudio della singolare tesi affiorata talora in giurisprudenza, che pretendeva di relegare il cram down fiscale al solo concordato liquidatorio, ora espressamente esteso anche al concordato con continuità.
Sempre con riferimento al concordato con continuità, vengono poi meglio precisati i concetti di valore di liquidazione e di valore eccedente quello di liquidazione, con i relativi corollari sulle regole di distribuzione dell’attivo, che per il secondo prescinde dal rispetto dell’absolute priority rule.
Tra le altre novità dell’ultimo intervento legislativo, si apprezza un più puntuale coordinamento della disciplina processuale e la riscrittura di alcune definizioni contenute nell’articolo 2 del Codice della crisi: da quella di consumatore a quelle di professionista indipendente, di misure protettive e cautelari, sino alla stessa nozione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, dalla quale vengono ora espressamente escluse la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata.