Codice della crisi, ‘ritocchi’ alle regole per la ristrutturazione del passivo


Da ItaliaOggi.

Diventa definitiva la possibilità di stralciare il debito tributario e previdenziale senza il consenso dei creditori anche nel concordato con continuità aziendale. Nelle predette ipotesi, poi, l’astensione dei creditori pubblici non peserà sulle maggioranze di approvazione. Tuttavia, negli accordi di ristrutturazione dei debiti il pagamento a stralcio del fisco e enti previdenziali diventa praticamente impossibile perché le soglie minime di soddisfazione raddoppiano. I professionisti conquistano la scena principale della crisi d’impresa e trovano la garanzia per i loro crediti professionali che rientrano nuovamente nellaprededuzione anche quando la prestazione è chiesta dal debitore, purché per il buon esito dello strumento. La formazione e i presupposti per l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi viene semplificata per gli iscritti agli albi degli avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. Lo prevede il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa (dlgs 14/2019, Ccii) licenziato definitivamente il 4/9/2024 dalConsiglio dei ministri (Cdm).  

e novità del decreto

Il testo è sostanzialmente quello approvato in via provvisoria il 10 giugno scorso, che dopo avere passato il vaglio del Consiglio di stato e delle Commissioni parlamentari vede introdotte alcune piccolema significative modifiche, come ad esempio la prededucibilità allargata dei crediti professionali. Le altre novità riguardano la Composizione negoziata della crisi (Cnc) ove è stata ampliata la possibilità di accesso allo strumento anche da parte dell’imprenditore commerciale e agricolo già in stato di crisi ed insolvenza, nonché chiarito che il trasferimento dell’azienda o di rami di essa nella Cnc deve consentire di preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro. Un elemento, quindi, che va a rafforzare il presupposto della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Il trasferimento comprende l’affitto

Nel testo del decreto, inoltre, non è stata invece recepita l’osservazione formulata dalle Commissioni di Camera e Senato di precisare che il trasferimento dell’azienda comprende anche l’affitto e l’usufruttodei complessi produttivi. Nella relazione illustrativa, però, si ritrova la motivazione ed infatti, giacché viene precisato che Il termine “trasferimento” già comprende, nella sua interpretazione diffusa e consolidata, ogni forma di passaggio del complesso aziendale dal titolare ad altro soggetto, ricordando che a riprova di ciò sta il fatto che nessun’altra norma del Codice della crisi contiene tale puntualizzazione.


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