Per gli enti del terzo settore il bilancio semplificato ora è legge


Da ItaliaOggi.

Più bilanci semplificati ma non per tutti gli Ets, in quanto le nuove disposizioni non si applicheranno agli enti personificati. Le novità riguarderanno i rendiconti che inizieranno il primo gennaio 2025, ma nel caso di enti con bilanci a cavallo d’anno le nuove norme potranno essere anticipate o posticipate.

È quanto deriva dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 104/2024 (in Gu n. 168 del 19 luglio, in vigore dal 3 agosto) che modificano l’art. 13 del Codice del terzo settore, alla luce dell’art. 3 del dm 5 marzo 2020.

Innalzamento dei limiti

Per tutti gli enti del terzo settore vengono innalzati i limiti dimensionali al di sotto dei quali l’ente è autorizzato a redigere, in luogo del bilancio completo, il mero rendiconto di cassa.

Quest’ultimo, fino ad oggi ammesso per enti con ricavi, rendite, proventi od entrate inferiori 220 mila euro sarà ammesso nel 2025 per tutti gli enti che, abbiano incassato complessivamente meno di 300.000 euro. Attenzione però, la semplificazione è ammessa unicamente a condizione che non si tratti di enti dotati di personalità giuridica. Essa riguarda quindi in generale tutte le associazioni non riconosciute, siano essere odv, aps o enti generici del terzo settore.

Gli enti personificati

Per gli enti del terzo settore personificati (fondazioni e associazioni riconosciute) non sarà più ammesso redigere il mero rendiconto per cassa. Questi enti, quindi, dovranno redigere il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Tale modifica consentirà agli amministratori ed all’organo di controllo (se nominato) di questi enti di valutare nello stato patrimoniale la conservazione del patrimonio minimo. Uno spiraglio si apre, tuttavia, per quei (pochi enti personificati) con introiti complessivi inferiori a 60.000. In questi casi, infatti, il comma 2-bis del nuovo articolo 13, che fa riferimento a “tutti gli enti del terzo settore” parrebbe ammettere anche per questi enti il rendiconto per cassa…

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