Dal Sole24Ore.
La Corte costituzionale conferma la legittimità del perimetro attuale dei professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva. Stop quindi alla richiesta di allargamento anche ai tributaristi richiesta dalla Lapet, l’associazione da cui era partita l’iniziativa che aveva portato il Consiglio di Stato a sollevare dubbi sull’articolo 35, comma 3, del Dlgs 241/1997 rispetto agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione.
Al di fuori del responsabile del Caf, resta pertanto valida l’elencazione dei professionisti abilitati contenuta nelle sole lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 3 del Dpr 322/1998 (il regolamento sulla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap). Ossia «gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro» (lettera a) e «i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria» (lettera b).
La sentenza 144/2024 della Consulta (presidente Barbera, redattore D’Alberti) giunge alla conclusione che «la scelta operata dal legislatore non è sproporzionata, in quanto una disciplina meno restrittiva, che consentisse il rilascio del visto di conformità a chiunque presti liberamente consulenza fiscale, non offrirebbe le medesime garanzie di attitudine, di affidabilità e di sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività».
C’è poi un ulteriore aspetto, come si legge nelle motivazioni: «Il rilevante interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità (si pensi, ad esempio, alla corretta determinazione degli oneri detraibili collegati al cosiddetto superbonus edilizio)». Da qui la sottolineatura che non è «irragionevole abilitare al rilascio del visto i professionisti iscritti a Ordini, che, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza degli Ordini anche sul piano deontologico, sono muniti di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità, a garanzia degli interessi dell’amministrazione alla corretta esecuzione dell’adempimento».
Rispetto alla legittima soddisfazione dei commercialisti si contrappone la immediata reazione dei tributasti che, in attesa della decisione finale del Consiglio di Stato hanno già deciso di portare avanti le loro istanze con un apposito ricorso alla Corte di Giustizia UE.