Da Eutekne.info.
Con una apposita sentenza del Tribunale di Milano si è precisato che in base agli articoli 2478-bis dedicato alle Srl e l’art.2429 secondo il quale il progetto di bilancio proposto all’approvazione dei soci deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e dei revisori legali, durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finchè sia approvato, in modo che i cosi possano prenderne visione – rappresenta una disposizione di ‘applicazione diretta’ e non meramente analogica per tutte le società di capitali.
Esso attribuisve ai soci un diritto soggettivo perfetto alla preconoscenza del fascicolo di bilancio al fine di consentire loro una più informata – e adeguata – espressione del voto (tanto che il bilancio deve rimanere consultabile dfino alla sua intervenuta approvazione anche il giorno stesso della riunione). In caso di contestazione da parte di un socio dell’adempimento di tale obbligo, spetta alla società provare di averlo rispettato.