Terzo settore: se l’ente si scioglie il suo patrimonio va trasferito ad altro Ets e nella devoluzione i dati di bilancio sono essenziali


Dal Sole24Ore.

A più di due anni dall’operatività a pieno regime del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gli enti sono chiamati a confrontarsi con le implicazioni giuridico-economiche relative alla devoluzione del patrimonio nelle diverse ipotesi contemplate dal Codice del terzo settore (Cts).

È un tema, quello della devoluzione patrimoniale, che non pone, però, solo vincoli normativi a cui gli enti del terzo settore (Ets) sono tenuti ad adeguarsi, ma che è anche espressione di un principio basilare del sistema: il mantenimento all’interno del circuito dell’economia sociale della ricchezza ivi generata.

Mettendo a sistema la normativa e la prassi già elaborata in materia con riferimento alle Onlus, il Codice del terzo settore fa scattare gli effetti devolutivi essenzialmente in due casi: da un lato nell’ipotesi dello scioglimento, che implica l’estinzione giuridica dell’Ets, e, dall’altro, nel caso della cancellazione dal Runts dell’ente che intende rimanere operativo fuori dalla cornice del Terzo settore….

….Il tema della devoluzione del patrimonio riguarda anche le Onlus che, laddove scelgano di non fare il proprio ingresso nel Runts entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue, saranno tenute a devolvere il patrimonio incrementale. Quest’ultimo sarà calcolato tenendo conto della quota parte accumulata in vigenza della qualifica di Onlus secondo uno schema analogo a quanto previsto dall’articolo 50 del Codice del terzo settore in caso di cancellazione….

La fuoriuscita dell’ente dal Runts per scioglimento o cancellazione dal Registro comporta la necessità di identificare l’esatta consistenza del patrimonio da devolvere, da valutarsi tenendo conto del solo incremento patrimoniale realizzato in costanza dell’iscrizione al Runts (in caso di cancellazione dal Registro con prosecuzione delle attività) ovvero del patrimonio residuo (in caso di estinzione o scioglimento).

Nella prima ipotesi (devoluzione del patrimonio incrementale), l’effetto devolutivo implica una comparazione delle componenti patrimoniali dell’ente al momento in cui ha assunto la qualifica di Ets e in quello in cui la qualifica è venuta meno, così da individuare il margine di valore generato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto al Runts. Se si considera che il patrimonio è costituito dalla differenza tra attività e passività, il patrimonio “marginale” sarà allora pari agli incrementi dei valori delle attività e dalle riduzioni delle passività al netto delle riduzioni di valore delle attività e degli incrementi delle passività.

Previous Il 'rischio ESG' nei bilanci e nella governance
Next Responsabilità dei revisori legali: prescrizione in 5 anni. I chiarimenti nella sentenza della Corte Costituzionale n.115/2024