Successo di partecipazione della prima sessione del corso di alta formazione dell’istituto che ha trattato temi di alto profilo per la professione
Si è conclusa nei giorni scorsi la prima sessione semestrale del corso di alta formazione che ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti, a riprova della valenza del percorso formativo organizzato dall’Inrl, che proseguirà anche nella seconda parte dell’anno. Corso che ha ospitato docenti di alto profilo e temi di stretta attualità con una attenta disamina di tutti gli strumenti che il revisore legale deve avere a disposizione rappresentano il passaggio-chiave per la redazione di un bilancio conforme. Ecco perché la lezione di alta formazione dell’Inrl tenuta dal professor Roberto Belotti sulla documentazione nell’attività di revisione contabile è stato uno dei più seguiti ed apprezzati.
“La finalità della revisione contabile – esordisce Belotti – è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio (Isa Italia 200 § 3). Ebbene, per raggiungere tale obiettivo il revisore deve acquisire ogni elemento necessario (evidenze o elementi probativi) a consentirgli di affermare, conragionevole certezza, che il bilancio è redatto in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento. Ne consegue che il revisore deve redigere, acquisire e custodire una documentazione del lavoro che sia in grado di provare, ad una persona esperta che non abbia alcuna cognizione dell’incarico, come sia giunto ad esprimere il proprio giudizio sul bilancioesaminato (Isa Italia 230 § 8).”
Documentare in modo appropriato il lavoro di revisione si rivela poi attività fondamentale anche ai fini del controllo di qualità in quanto, come sottolinea Belotti: “L’articolo 20 d.lgs. 39/10 prevede infatti che gli iscritti nel registro dei revisori che non svolgono attività di revisione legale su enti di interesse pubblico (E.I.P.), sono soggetti a controllo di qualità almeno ogni sei anni (termine ridotto alla metà in caso di revisione di E.I.P). Dal tenore letterale dell’articolo 20 comma 5 d.lgs. 39/10, emerge che la verifica ispettiva dovrebbe vertere sui “documenti di revisione selezionati”, stando chiaramente ad indicare come oggetto del controllo saranno le carte di lavoro (working papers) predisposte dal revisore. E al di là della loro forma o del supporto cartaceo o elettronico su cui vengono archiviate – prosegue Belotti – le carte di lavoro sono l’unica evidenza probativa del lavoro svolto dal revisore, da cui, anche in forma sintetica, devono evincersi le scelte fatte, i controlli eseguitie le conclusioni raggiunte; le spiegazioni verbalida parte del revisore infatti, non rappresentano di per sé un ausilio adeguato a comprovare l’attività o le conclusioni raggiunte, ma possono essere utilizzate per spiegare/chiarire le informazioni contenute nella documentazione della revisione (cfr. Isa Italia 230 § A5). L’articolo 10-quater che disciplina l’aspetto della custodia delle carte di lavoro, dispone come il revisore o la società di revisione debba creare un fascicolo di revisione (corrisponde al file di revisione) per ogni revisione legale contenente, fra le altre cose, tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della propria relazione, e stabilisce che tali documenti vanno “conservati per 10 annidalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono”.
In particolare, il principio di revisione ISQM1 § 83 dispone che la conservazione della documentazione dell’incarico può includere la gestione della custodia, dell’integrità, dell’accessibilità e della recuperabilità dei dati sottostanti e della relativa tecnologia. A tal proposito Belotti evidenzia come “Le carte di lavoro possono essere rese disponibili al cliente in relazione ai documenti rilevanti per l’azienda che non pregiudicano la validità del lavoro svolto; al revisore successivo; all’Autorità giudiziaria in base alle norme di legge; ed infine ai terzidopo che revisore ne abbia valutato la necessità e previa autorizzazione scritta dell’azienda (ad esempio al consulente della società oppure a un sindaco).”
In dottrina, tra l’altro, è stato chiarito che il revisore non ha alcun obbligo giuridico di mettere a disposizione di soggetti terzi le carte di lavoro che sono di sua proprietà. Riguardo poi alla tempistica, Belotti è molto circostanziato: “Le carte di lavorodevono essere predisposte in modo tempestivo (Isa Italia 230 § 7); ed anche se non esiste un termine rigido e prefissato, come per altri aspetti della revisione vale comunque la regola del comportamento professionale coniugato al buonsenso. La predisposizione tempestiva della documentazione della revisione, sufficiente ed appropriata, contribuisce, infatti, a migliorare la qualità di quest’ultima.” Nel corso della sua lezione Belotti ha poi chiarito che se le grandi società di revisione contabile hanno un loro format di carte di lavoro, non esiste un format standard valido per tutti e per ogni evenienza in quanto, la forma, il contenuto e l’ampiezza della documentazione dipendono da molteplici fattori. “Spesso il revisore legale effettua verifiche su documenti incompleti, preliminari, bozze di bilancio, bilanci di verifica non definitivi, fac-simile di documenti. E’ bene chiarire che le carte di lavoro non possono essere conservate in “bozza” ma alla fine del lavoro devono essere riportate in forma definitiva.”
La data della relazione di revisione segna la conclusione del lavoro e secondo l’articolo 10-quater comma 7 d.lgs. 39/10 il fascicolo di revisione è chiuso entro 60 giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione.
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L’importanza del ‘revisore di sostenibilità’
Tema di grande attualità, quello della sostenibilità nelle imprese ha indotto il revisore Antonio Spiriti ad approfondire la materia con una serie di richiami relativi agli interventi mirati della Unione Europea con un articolo di approfondimento che apparirà in versione integrale nel numero di luglio-agosto del bimestrale Inrl ‘Il Giornale del Revisore’. In questo articolo Spiriti spiega che: “Con l’obiettivo di colmare il divario che si è creato tra le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese e le esigenze degli stakeholder a cui tali informazioni sono destinate, e con l’obiettivo di standardizzazione delle regole di reporting, il 21 aprile 2021 la commissione europea ha adottato la proposta legislativa per la corporate sustainability reporting directive (CSRD)che interviene sulla ‘dnf’ (dichiarazione non finanziaria), introducendo importanti novità quali l’ampliamento del perimetro soggettivo di applicazione della norma e l’adozione di specifici standard di rendicontazione europei, vale a dire gli european sustainability reporting standards – ESRS. Con il decreto di recepimento della csrd, nasce di fatto una nuova figura: il “revisore sostenibilità”. Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato, in sede preliminare, lo schema di decreto di recepimento della Direttiva Ue 2022/2464 corporate sustainability reporting directivesugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità. Il testo, accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, è ora sottoposto a parere parlamentare. Il recepimento della csrd da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro il prossimo 6 luglio. Ebbene – prosegue Spiriti – nella relazione illustrativa si evidenzia che l’articolo 9 introduce la figura del «revisore della sostenibilità», ossia del revisore legale iscritto nel Registro e abilitato anche allo svolgimento dell’attività di assurance della rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, disciplina i requisiti professionali necessari per lo svolgimento di tale attività e le relative modalità di abilitazione prevedendo, in linea con la normativa europea, un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro del MEF, entro il 1° gennaio 2026. Sono altresì disciplinate le modalità di conferimento dell’incarico di assurance distinguendo, in base alla natura di ente di interesse pubblico o ente sottoposto a regime intermedio del soggetto sottoposto ad assurance, le modalità di svolgimento dell’incarico attraverso i principi di assurance, di etica e di indipendenza applicabili, nonché i contenuti della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità al quadro normativo di riferimento. Inoltre, vengono integrate le disposizioni di cui ai Capi VII e VIII del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, disciplinando le competenze, le funzioni, oltre i poteri di vigilanza e sanzionatori del MEF e della CONSOB con riferimento all’attività di attestazione in esame, in linea con i criteri di riparto individuati nei criteri di delega.
A chiusura della sua trattazione Spiriti ricorda che in materia di responsabilità e sanzioni, il comma 1 dell’articolo 10 prevede che l’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle disposizioni del decreto, riferendone all’assemblea nella relazione annuale. Il comma 2 attribuisce poi alla Consob il potere di applicare le sanzioni amministrative disciplinate dall’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 58/1998.