Crisi d’impresa: l’opzione della newco nella liquidazione giudiziale


Da ItaliaOggi. Nella liquidazione giudiziale (lg) non esiste solo la vendita competitiva dell’azienda che passa al cessionario liberata dai debiti pregressi, bensì il curatore può strategicamente scegliere di costituire una newco alla quale conferire il complesso aziendale se questo è utile a preservarne la unitarietà e rendere più appetibile sul mercato la stessa. Così come la costituzione di una newco da parte del curatore può divenire modalità di attuazione di una attribuzione ai singoli creditori che vi consentano, ai sensi dell’art. 214, co. 6, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), di azioni o delle quote della società neo costituta che riceve il conferimento, nel rispetto delle cause di prelazione. Con un nuovo documento di studio (n. 41/2024/PC) il Consiglio nazionale del notariato ha esaminato la complessa e dibattuta disciplina della vendita dell’azienda nella procedura di lg, che ha sostituto il fallimento, dettagliandone i profili e le novità introdotte dal Ccii, anche a seguito del recepimento della c.d. direttiva Insolvency, attuata dal legislatore con il dlgs 83/2022.

Nel caso del conferimento in newco, tuttavia, si pone il problema di valutare se al conferimento possa applicarsi la disciplina “purgativa” tipica delle vendite competitive, con la liberazione del cessionario dai debiti ai sensi dell’art. 2560 c.c.

La vendita dell’azienda

Nella lg (che ha sostituito il fallimento) è una scelta strategica di gestione dell’attivo che spetta al curatore che può ritenere la cessione del compendio aziendale nella sua unitarietà utile a consentire di evidenziare i necessari valori di avviamento ancora esistenti unitamente agli intangibles e ai valori dei cespiti ancora funzionanti. La scelta, tuttavia, deve essere inserita nel programma di liquidazione (ai sensi dell’art. 213 Ccii. Ovviamente, poiché il richiamo dell’art. 216 fatto all’interno dell’art. 214 Ccii richiede che anche alla liquidazione dell’azienda si applichino le linee guida delle vendite competitive, occorre verificare che ciò sia compatibile con l’obbligatorietà della vendita telematica anche alla vendita dei complessi aziendali. Il Notariato, osserva, come (anche) per le vendite aziendali vale la clausola di tolleranza prevista dallo stesso art. 216, co. 4, ossia che la vendita telematica è derogabile quando “tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”.

l conferimento dell’azienda

L’art. 214, co. 3, Ccii stabilisce che “Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento”. Secondo lo studio del Notariato, tale previsione, è valida per tutti quei casi in cui il procedimento di liquidazione del bene nella lg, si concluda con un provvedimento giudiziario (ad es. il decreto di trasferimento) sia in tutti quei casi in cui il procedimento liquidativo si concluda con un atto negoziale.

L’istituto disciplinato dall’art. 214, co. 7, Ccii, che permette la creazione di una newco, ha infatti lo scopo di consentire, ad una organizzazione aziendale, in stato di conclamata crisi economica che rischiava di perdere ogni elemento di appetibilità sul mercato, una sua nuova spendibilità, attraverso la creazione di una nuova veste societaria che può dare al curatore, l’opportunità di monetizzare al meglio le componenti ancora attive della società insolvente.

In concreto si parla di una nuova società che consenta di purgare ogni peso economico o giuridico legato al precedente soggetto giuridico, mantenendo intatte le componenti qualificanti della precedente azienda (come ad esempio fornitori, clienti e gli stessi dipendenti). Quale che sia la qualificazione giuridica del conferimento in newco, sia come atto di amministrazione, al pari dell’esercizio provvisorio o del contratto di affitto di azienda, sia come vero e proprio atto di liquidazione endoconcorsuale, il conferimento d’azienda deve essere disciplinato nel programma di liquidazione e sottoposto al vaglio sia del giudice delegato, sia del comitato dei creditori.

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