Relazione unitaria dell’organo di controllo e sindaco-revisore: lo schema predisposto


Da ItaliaOggi.

Attenzione alle perdite sospese negli anni antecedenti, ad eventuali situazioni di composizione negoziata e al coordinamento tra giudizio di revisione e osservazione e proposte ai soci ai fini dell’approvazione del bilancio.

E’ su questi temi che focalizza l’attenzione nelle bozze di relazione dei sindaci e dei sindaci revisori alle assemblee delegate ad approvare i bilanci per il 2023 delle società non quotate, diffuse ieri.

La relazione dei sindaci

Va ricordato che questo schema di relazione segue le disposizioni di cui all’art. 2429 c.c.comma 2 ed è rivolta ai sindaci delle società che hanno affiancato al collegio sindacale un revisore esterno (persona fisica o società di revisione).

  1. Per quanto invece riguarda eventuali situazioni di composizione negoziata, lo schema di relazione tiene conto degli obblighi previsti per i sindaci dal codice della crisi così come declinati nelle nuove norme di comportamento 11.3-11.4. ed 11.5.

La relazione unitaria

Quando all’organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti è preferibile, come raccomandato nel documento Cndcec, fondere le due relazioni (di revisione e di vigilanza) in un unico report.

Le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione, infatti, presentano aspetti sinergici che trovano la migliore capacità informativa laddove si opti per una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione.

Un passaggio molto interessante, a tal riguardo, contenuto nel documento della Relazione unitaria è quello del coordinamento delle osservazioni e proposte che l’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., deve fare ai soci al fine dell’approvazione del bilancio, con i diversi casi di giudizio di revisione con modifica (ossia di giudizio non positivo).

Ad esempio, nel caso di molteplici significative incertezze sulla continuità aziendale con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio d’esercizio, il sindaco-revisore, nella relazione di revisione potrebbe essersi dichiarato impossibilitato ad esprimere un giudizio.

Nel caso di specie verrebbe da chiedersi, in assenza di norme specifiche sul tema: quali osservazioni e proposte fare all’assemblea dei soci? Occorre, comunque, invitare i soci ad approvare o meno il bilancio?

Il documento sulla relazione unitaria, richiamando le Norme di comportamento del collegio sindacale, indica come, in tali circostanze, l’organo di controllo possa concludere la relazione di vigilanza riferendo di non essere in grado di formulare una proposta ai soci, proprio a causa di quanto riportati nella relazione di revisione, evitando, in tal modo un pericoloso “corto circuito” tra i due pareri.

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