Errori contabili, la correzione ed i perimetri fiscali


Dal Sole24Ore.

A più di un anno dall’introduzione della disciplina della rilevanza fiscale delle poste contabili generate dal processo di correzione contabile (articolo 83 del Tuir, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera b, del Dl 73/2022) non si rinvengono chiarimenti ufficiali del Fisco. Solo la circolare Assonime 31/2022 ha commentato la portata della novità.

Eppure è un tema importante, che coinvolge un’ampia platea. La norma, infatti, non riguarda solo le imprese di medie o grandi dimensioni, ma – in linea di principio – tutte le imprese con bilancio revisionato, che determinano la base imponibile Ires in applicazione del principio di derivazione rafforzata (applicazione della deroga generale). Si tratta delle imprese Ias/Ifrs adopter, dei soggetti Oic compliant – comprese le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis del Codice civile – e delle microimprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

La normativa disciplina il trattamento fiscale delle poste correttive iscritte nel bilancio per rettificare errori contabili compiuti nei bilanci di esercizi precedenti. Tuttavia, non è ben chiaro a quale tipologia di errori contabili si possa applicare.

L’articolo 83 del Tuir, al quarto periodo, afferma che «i criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili». Nella relazione illustrativa si legge che la modifica dell’articolo 83 «attribuisce rilevanza fiscale alla correzione degli errori nell’esercizio in cui viene effettuata in conformità ai princìpi contabili esistenti, evitando così alle imprese la presentazione di una dichiarazione integrativa (Ires Irap) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata».

Mentre l’articolo 83 – più restrittivo – sembra far riferimento alle sole correzioni contabili di componenti reddituali esistenti, ma imputati in un periodo d’imposta diverso da quello in cui avrebbero dovuto essere imputati, la relazione sembra invece rivolgersi alla generalità degli errori contabili (errori di imputazione temporale, di qualificazione e di quantificazione).

La lettera dell’articolo 83 potrebbe quindi essere interpretata come la semplice estensione dei criteri di imputazione temporale, già contemplati dalla deroga generale della derivazione rafforzata, alle poste contabili correttive.

Questa interpretazione restrittiva è stata criticata in dottrina. In effetti, i principi contabili internazionali e nazionali (Ias 8 e Oic 29) affermano che gli errori contabili suscettibili di correzione attengono non solo agli errori di competenza nella collocazione temporale dei componenti attivi e/o passivi, ma anche a quelli relativi alla qualificazione di tali componenti (ad esempio, una componente rilevata come apporto anziché come ricavo o come servizio anziché come interesse) e alla loro quantificazione (un componente negativo rilevatosi poi di ammontare inferiore e perciò corretto attraverso una corrispondente sopravvenienza attiva). Mentre – ricordiamo – non c’è dubbio che vadano sempre escluse dal concetto di errore contabile le differenze rilevate su fenomeni di natura valutativa….

Previous OIC e principi contabili: chiarimenti per l'iscrizione in bilancio di fondi rischi, sconti e imposte differite
Next CORSO DI PREPARAZIONE E AVVICINAMENTO ALL’ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER REVISORE LEGALE - Terzo incontro martedì 19 marzo