Crisi d’impresa e concordato: le cause di forza maggiore legittimano gli omessi pagamenti


Dal Sole24Ore.

La conclamata situazione di crisi e l’assoggettamento alla procedura di concordato preventivo certificano la causa di forza maggiore del mancato pagamento dell’Iva e, quindi, l’impossibilità da parte dell’Ufficio di irrogare le sanzioni. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 665 del 29 febbraio 2024 (pres. Izzi, est. Sciarini).

Una srl unipersonale italiana – soggetta alla direzione e coordinamento di altra società di diritto tedesco, stesso gruppo d’imprese globale del settore automotive, roboti e energie alternative – dopo istanza di fallimento presentata dalla società collegata, si vede nominare dal Tribunale tedesco un curatore. La crisi coinvolge il Gruppo e, pertanto, anche la compagine italiana. Questa nel 2019, incardina la procedura di concordato preventivo avanti un Tribunale lombardo. Il concordato viene ammesso nel luglio del 2020 e poi omologato nel febbraio del 2021. L’Agenzia notifica alla società italiana la comunicazione di irregolarità con richiesta dell’Iva di luglio/agosto/settembre ’19 più interessi e sanzioni. La società si oppone in virtù dell’orientamento giurisprudenziale sulla non sanzionabilità tributaria dell’imprenditore in crisi a fronte dell’omesso versamento di imposte. I giudici di primo grado accolgono il ricorso per causa di forza maggiore. L’Ufficio appella ribadendo la violazione dell’articolo 165 della legge fallimentare. Secondo questa tesi, la società avrebbe potuto adempiere all’obbligazione (scadenza ottobre 2019) anche prima della domanda di concordato (settembre 2019); inoltre, l’Ufficio sostiene la legittimità della comunicazione d’irregolarità per l’Iva omessa, non avendo la stessa né natura esecutiva nè cautelare: diversamente, verrebbe tout court inibito all’Ufficio di sanzionare per la mera istanza di ammissione procedura concorsuale.

La Corte lombarda ha confermato la sentenza riconoscendo l’esistenza della forza maggiore che aveva impedito il pagamento.

Previous Paolo Brescia (Tesoriere Inrl e Assoprofessioni) in audizione alla Commissione Lavoro della Camera: "Con l'irrompere dell'Intelligenza Artificiale occorre intervenire sulla formazione"
Next imprese e pnrr: per ottenere il bonus 5.0 è necessaria la certificazione delle spese da parte del revisore legale