Da ItaliaOggi. Sciolto uno dei nodi relativi all’individuazione del soggetto che attesta la conformità della rendicontazione di sostenibilità: potrà essere il revisore incaricato della revisione del bilancio o un diverso revisore, appositamente incaricato, purché abilitato ai sensi del dlgs 39/2010.
È quanto emerge dallo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate sustainability reporting directive (Csrd), sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità, posto in pubblica consultazione dal Dipartimento del tesoro che ha avviato la consultazione pubblica sull’elaborato fino al 18 marzo 2024. Il recepimento da parte degli stati membri della Csrd dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.
Lo schema di decreto propone anche rilevanti modifiche al dlgs 39/2010 per introdurre compiutamente il tema dell’assurance dei rendiconti di sostenibilità.
Ampia libertà, dunque, nella scelta del soggetto che deve esprimere un giudizio circa la conformità del bilancio di sostenibilità a quanto richiesto dall’emanando decreto legislativo di recepimento della citata direttiva Csrd e all’art. 14-bis del dlgs 39/2010.
È espressamente previsto, nell’art. 8 co. 3, dello schema di decreto, che le società di revisione legale, possono acquisire l’incarico a condizione che la relazione sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità.
Il “revisore della sostenibilità”, come da definizione contenuta nel documento in commento, è il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle nuove disposizioni del dlgs 39/2010.
Il revisore legale (o il tirocinante) che intende abilitarsi a al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve acquisire le relative capacità teoriche e pratiche nel corso di un tirocinio, di cui un periodo di almeno otto mesi deve riguardare espressamente l’attività di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità. Detto periodo deve necessariamente essere svolto presso un revisore legale o presso una società di revisione legale che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità. Il revisore legale dei conti per abilitarsi come “revisore della sostenibilità” dovrà superare un’apposita prova scritta riguardante specifiche materie attinenti alla rendicontazione di sostenibilità.
La portata dell’attestazione del revisore è stata per ora individuata in una revisione limitata (limited assurance) anche se è già previsto che, successivamente all’adozione da parte della Commissione europea dell’atto delegato di cui all’articolo 26-bis, par. 3, co. 2, della direttiva 2006/43/CE, l’incarico sarà finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole (reasonable assurance), tipico della revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati.