Uno dei temi caldi, toccati anche nelle sessioni dell’alta formazione promossa dall’Inrl è il sistema dei controlli di qualità, come spiega la neo consigliere nazionale dell’istituto Camilla Rubega
Oggi più che mai il controllo della qualità nella revisione legale è uno snodo fondamentale che riguarda tutti i soggetti abilitati e non a caso questo tema è stato oggetto di una delle sessioni più seguite nell’alta formazione promossa dall’Inrl e condotta dal docente nonché consigliere nazionale dell’istituto Camilla Rubega che osserva come “Ogni revisore deve istituire e mantenere il proprio sistema di controllo della qualità, per conseguire una ragionevole sicurezza che i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari siano conformemente applicati e che le relazioni emesse siano appropriate alle circostanze. Il soggetto abilitato deve promuovere al suo interno una cultura che riconosca che la qualità è essenziale nello svolgimento degli incarichi.” E le componenti di questo sistema vanno dalle responsabilità apicali della qualità ai principi etici applicabili, dall’accettazione e mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi alle risorse umane, al monitoraggio finale.
“Attività – precisa Rubega – che devono essere documentate e comunicate a tutta la struttura. In caso di esternalizzazione delle funzioni, il revisore deve stabilire direttive e procedure per conseguire una ragionevole sicurezza che l’efficacia del controllo interno della qualità del revisore incaricato non sia compromessa. Va ricordato che l’esternalizzazione di attività non influisce sulla responsabilità del revisore legale nei confronti dell’ente sottoposto a revisione.”
C’è poi una data che ogni revisore deve evidenziare nella sua agenda professionale: a partire dal 1 gennaio 2025: l’attuale principio ISQC-Italia 1 (international standards of quality control) lascerà il posto ai due principi ISQM-Italia 1 (international standards of quality management) “Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione («incarichi di assurance») o servizi connessi” e ISQM Italia 2 “Riesame della qualità degli incarichi”. Applicati insieme all’isa italia 220 revised’ ed al codice italiano di etica ed indipendenza. Ne era consentita l’adozione anticipata al 1.1.2024, previa comunicazione al MEF da effettuarsi entro lo scorso 31 dicembre.
“La transizione – sottolinea Rubega – sottende un cambiamento profondo: da controllo della qualità (International Standards on Quality Control) a gestione della qualità (International Standard on Quality Management),ovvero da un approccio focalizzato su direttive e procedure ad una gestione proattiva basata sui risultati (outcome-based). L’approccio risk-based agevola la costruzione di un sistema maggiormente scalabile e personalizzabile, in cui i rischi sono individuati in base a quello che potrebbe andare storto, considerando natura e circostanze del soggetto abilitato e degli incarichi svolti. ISQM Italia 1 tratta delle responsabilità nel configurare e rendere operativo un sistema di gestione della qualità degli incarichi, mentre ISQM Italia 2 tratta della nomina e dell’idoneità del responsabile del riesame della qualità dell’incarico. Analogamente a ISQC Italia 1, anche ISQM Italia 1 si applica obbligatoriamente ai soggetti abilitati che svolgono incarichi di revisione contabile del bilancio e soddisfa le previsioni normative del D.Lgs. 39/10.”
L’obiettivo da raggiungere è una ragionevole sicurezza che il soggetto abilitato e il suo personale adempiano alle proprie responsabilità e svolgano gli incarichi in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, cosicché le relazioni emesse siano appropriate alle circostanze. Questo permette il costante svolgimento di incarichi di qualità ed il perseguimento dell’interesse generale.
Anche ISQM Italia 1 prevede alcune componenti obbligatorie del sistema di gestione della qualità, come evidenzia Rubega;: “Innanzitutto il processo adottato per la valutazione del rischio: va acquisita una comprensione di condizioni, eventi, circostanze, azioni o inazioni che possono influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della qualità; la governance e leadership a supporto del sistema di gestione della qualità. L’impegno per la qualità e l’importanza dell’etica, nel senso che la cultura diffusa all’interno del soggetto abilitato riconoscono e rafforzano il suo ruolo nel perseguire l’interesse generalesvolgendo costantemente incarichi di qualità. C’è poi l’adozione dei principi etici, nonchè le valutazioni sull’accettazione o mantenimento del rapporto con un cliente o di uno specifico incarico – prosegue Rubega – che devono essere fondate su informazioni acquisite in merito alla natura e alle circostanze dell’incarico, all’integrità e ai valori etici del cliente, nonché sulla capacità del soggetto abilitato di svolgere l’incarico in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, comprese le circostanze dell’incarico, le scadenze di reporting e la disponibilità di persone con competenze e capacità appropriate, incluso il tempo sufficiente per svolgere l’incarico.”
Nello svolgimento dell’incarico occorre avvalersi di un team di risorse umane, formate e fidelizzate, con competenze e capacità in grado di svolgere costantemente incarichi di qualità. “Qualora il soggetto abilitato non abbia personale sufficiente o appropriato – spiega Rubega – può attingere a personale esterno, proveniente dalla rete o da un fornitore di servizi. Ci sono poi le risorse tecnologiche ed intellettuali, acquisite e utilizzate per consentire l’operatività del sistema di gestione della qualità ed il costante svolgimento di incarichi di qualità.”
Altri due passaggi-chiave sono rappresentati dall’informazione, ovvero un sistema informativo che identifica, recepisce, elabora e conserva informazioni pertinenti e attendibili che supportano il sistema di gestione della qualità. Ed un processo di monitoraggio e di implementazione delle azioni correttive che va predisposto per fornire informazioni pertinenti, attendibili e tempestive relative alla configurazione, messa in atto e operatività del sistema di gestione della qualità. Sempre secondo ISQM1 occorre intraprendere azioni appropriate in risposta alle carenze identificate in modo che alle stesse sia posto rimedio in modo tempestivo, inclusa l’ispezione degli incarichi completati per ciascun componente vanno definiti gli obiettivi da raggiungere, identificati e valutati i rischi per il loro raggiungimento, configurate e messe in atto appropriate risposte ai rischi. Il sistema di gestione della qualità deve essere valutato con cadenza almeno annuale, per concludere se fornisca al soggetto abilitato una ragionevole sicurezza che gli obiettivi del sistema vengano raggiunti.
C’è poi il principio ‘ISQM Italia 2’chetratta della nomina e dell’idoneità del responsabile del riesame della qualità dell’incarico, e rappresenta una risposta specifica configurata, messa in atto in conformità ad ISQM Italia 1. Il riesame della qualità dell’incarico è infatti una valutazione obiettiva dei giudizi significativi formulati dal team dell’incarico e delle conclusioni raggiunte in merito. È prevista la scalabilità delle procedure.
“Il responsabile del riesame della qualità dell’incarico – sottolinea Rubega – non è un membro del team dell’incarico e la nomina di una persona che ha precedentemente svolto il ruolo di responsabile dell’incarico genera rischi per l’obiettività ed auto-riesame. Il principio prevede per questo un periodo di cooling-off di due anni (o più) prima che il responsabile dell’incarico possa assumere il ruolo di responsabile del riesame della qualità dell’incarico. Negli incarichi ricorrenti, infatti, gli aspetti su cui sono formulati giudizi significativi spesso rimangono gli stessi ed i giudizi significativi formulati nei periodi amministrativi precedenti possono continuare ad influenzare i giudizi del team dell’incarico anche nei periodi amministrativi successivi.”
Nel caso di un soggetto abilitato meno complesso o di un professionista singolo può non esserci un partner o un’altra persona nell’ambito del soggetto abilitato idoneo a svolgere il riesame della qualità dell’incarico; in tali circostanze il soggetto abilitato può incaricare persone esterne o avvalersi dei loro servizi per svolgere il riesame della qualità dell’incarico.
Rubega, infine, tiene a precisare che “Al Mef è affidato il controllo sulle persone fisiche e giuridiche che svolgono la revisione su enti non qualificabili come Enti di Interesse Pubblico (EIP) o Enti sottoposti a Regime Intermedio (ESRI), assoggettati invece al controllo di CONSOB. Ai sensi di legge, gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità devono essere finanziati dai contributi degli iscritti al Registro. Con decreto del Mef del 29 dicembre 2023 il contributo è stato innalzato ad euro 47 per il 2024 e ad euro 57 per il 2025, stabilendo che le risorse derivanti dal maggior contributo siano da destinare per due terzi alle attività relative ai controlli della qualità, alla formazione dei controllori e all’erogazione di maggiori contenuti formativi sulla piattaforma MEF e per un terzo alle restanti attività di vigilanza. Dopo tanti anni, sembra proprio che i controlli esterni sulla qualità siano pronti per partire.”