Contenzioso tributario: tante novità nelle modalità e nelle tempistiche


Dal Sole24Ore.

Molte nuove regole sul processo tributario contenute nel Dlgs 220/2023 sono già entrate in vigore, per alcune di esse vi è qualche dubbio sulla procedura da osservare allorché il procedimento sia stato instaurato prima delle nuove norme.

Mediazione

I ricorsi notificati dal 4 gennaio non devono essere più preceduti dal reclamo/mediazione. Occorrerà quindi costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica. Appare irrilevante la data di notifica (ante abrogazione) dell’atto impositivo risultando invece determinante la data di proposizione del ricorso. Al contrario, tutti i ricorsi notificati prima del 4 gennaio 2024 rimangono soggetti a mediazione e seguiranno le regole precedenti (costituzione in giudizio solo decorsi i 90 giorni per la fase di reclamo).

Vizi atto presupposto

I ricorsi per contestare vizi di notificazione rispetto a un atto presupposto emesso da ente diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, dal 5 gennaio vanno proposti nei confronti di entrambi gli enti (ad esempio, ricorso contro atto dell’Ader, che segue un accertamento esecutivo dell’Ade mai ricevuto, va proposto obbligatoriamente nei confronti di entrambi).

Appello

Per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024 non sono ammessi nuovi mezzi di prova ed è vietato produrre nuovi documenti salvo specifiche eccezioni (il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile). Non sarà invece mai possibile depositare in appello procure alle liti, deleghe di firma e prove di avvenute notifiche dell’atto, se erano producibili in primo grado.

Si ritiene (anche per una questione di ragionevolezza e buon senso) che se nel corso del primo grado (antecedente alle nuove norme) la parte non li abbia prodotti con la consapevolezza di poterlo fare successivamente, il collegio di secondo grado debba ammetterli a prescindere dalla valutazione di indispensabilità ai fini del giudizio.

Udienza a distanza

Per la lettura immediata del dispositivo dopo l’udienza di merito ovvero il deposito e la comunicazione entro i successivi 7 giorni, e per le richieste e lo svolgimento anche solo per una parte delle udienze a distanza, occorrerà attendere ancora qualche mese. E infatti pur entrando in vigore con la presentazione dei ricorsi/appelli notificati dal 5 gennaio, ci vorranno almeno altri due mesi (ipotizzando una fissazione dell’udienza di merito “super veloce”) o di più in Corti di giustizia con tempi maggiori.

Impugnabilità sospensiva

Anche l’impugnazione dell’ordinanza cautelare innanzi alla Cgt di secondo grado entro il termine di 15 giorni (ovvero quella emessa dal giudice monocratico dinanzi alla Cgt di primo grado in composizione collegiale) pur entrando in vigore con riferimento ai ricorsi notificati dal 5 gennaio, sarà in concreto possibile tra almeno un mese.

Innanzitutto la norma fa riferimento alla presentazione del ricorso (dal 5 gennaio), con la conseguenza che le (autonome) istanze di sospensive presentate da tale data, ma connesse a ricorsi notificati in precedenza, non sarebbero soggette al nuovo regime di impugnazione.

In ogni caso poi è noto che la fissazione dell’udienza di sospensiva, aldilà della previsione normativa, in molte corti tributarie sia fissata ben successivamente ai 30 giorni dalla richiesta con la conseguenza che occorrerà forse ancor più tempo per l’applicazione di questa nuova previsione.

Analoghe considerazioni valgono per la facoltà del collegio che, in sede di decisione della domanda cautelare, potrà definire in camera di consiglio il giudizio con sentenza semplificata allorché ravvisi la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.

Spese di giudizio

Sono norme già operative per i ricorsi/appelli notificati dal 5 gennaio 2024, ma sarà necessario in concreto attendere ancora qualche mese. Per le spese (compensazione, in tutto o in parte, quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio) dovrà attendersi lo svolgimento dei processi, e per l’impugnabilità dell’autotutela obbligatoria (espressa/tacita) o facoltativa (tacita) sarà necessario attendere i tempi di richiesta e del successivo diniego.

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