Contenzioso tributario: via libera alla procedura telematica


Dal Sole24Ore.

Processo in rete. Il decreto sdogana il mandato al difensore con firma digitale senza autentica Via Pec le variazioni di indirizzo, intimazione online ai testimoni solo dal prossimo 1° settembreLaura Ambrosi

Il decreto delegato sulla giustizia tributaria incrementa l’utilizzo degli strumenti digitali e delle tecnologie informatiche nel contenzioso.

Sottoscrizione procura alle liti

La prima novità, che entra in vigore con i giudizi instaurati in primo e in secondo grado a partire dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto, concerne l’autentica della sottoscrizione della procura alle liti che è stata oggetto in alcune Sezioni civili della Cassazione (non quella tributaria) di dubbi interpretativi tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni unite. La questione principale attiene la possibilità per il difensore di autenticare la firma del cliente che conferisce mandato in un foglio differente e separato dall’atto processuale (nella maggior parte dei casi con il processo telematico l’autenticazione non può essere apposta a margine o in calce all’atto).

La nuova norma prevede che in presenza di firma digitale del cliente di conferimento dell’incarico non è più necessaria l’autenticazione del difensore. Inoltre, se la procura è conferita su carta, il difensore deve depositare telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità. Viene poi precisato che la procura alle liti si considera apposta in “calce all’atto” quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme con l’atto cui la stessa si riferisce, ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata insieme con l’atto cui si riferisce

Pec del difensore

L’indirizzo Pec del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Diventa onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo Pec a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria che, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria…

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