Dal Sole24Ore. Non basta l’omesso controllo: va dimostrato il nesso causale… La giurisprudenza continua a misurarsi con la responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale nei reati di bancarotta.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1741 del 26 maggio scorso, ha ribadito che il concorso dei sindaci di una società fallita nelle condotte di bancarotta distrattiva non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell’esistenza di elementi – dotati di consistente spessore indiziario – sintomatici della partecipazione di costoro alle attività illecite degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato.
Pertanto, se in una società che non dispone di un sistema di controllo interno adeguato, i sindaci svolgono comunque un controllo trimestrale, attraverso l’analisi dei movimenti di cassa delle varie articolazioni territoriali della società a campione e a rotazione, non basta provare l’inadeguatezza o l’insufficienza del metodo seguito nella scelta e nelle modalità di esecuzione di tali verifiche per dimostrare il cosciente e volontario contributo alle condotte delittuose delittuose degli amministratori.