Crisi d’impresa: sulle transazioni fiscali decide sempre e solo la direzione centrale dell’agenzia delle entrate


Da ItaliaOggi.

Le proposte di transazione fiscale per lo stralcio dei tributi presentate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti dalle imprese in crisi, ai sensi dell’art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), saranno decise a Roma dalla direzione centrale dell’Agenzia delle entrate. E’ quanto prevende l’emendamento presentato dal Governo al dl 145/2023 (collegato fiscale), depositato in commissione bilancio del Senato (si veda ItaliaOggi del 29 novembre). Il comma 4 dell’art. 4-bis, recante misure di semplificazione e tutela del contribuente e modifiche al Ccii, secondo l’emendamento prevederà che nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione dei tributi e contributi, ai sensi dell’art. 63 del Ccii, abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (Ade) e contempli una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Ade, il parere conforme richiesto è espresso, per l’Ade, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.

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