Da ItaliaOggi. Specifico ruolo dei sindaci nella composizione negoziata e negli altri strumenti di regolazione della crisi e piena applicabilità ai sindaci delle disposizioni sull’equo compenso. Sono, queste, alcune novità salienti delle nuove norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, che devono essere impiegate “cum grano salis” nell’attività di vigilanza. Le nuove norme, sono state messe il 14 novembre in pubblica consultazione saranno applicabili dal prossimo 1° gennaio 2024 e, quindi, anche con riferimento.
Le disposizioni sugli assetti organizzativi. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi (dlgs 14/2019) si sono accesi i fari sul dovere generale di condotta degli amministratori, e sul correlato dovere di vigilanza dell’organo di controllo, di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili “anche” al fine della preventiva emersione della crisi e della perdita di continuità aziendale. Che l’argomento in esame sia particolarmente delicato per la funzione dei sindaci, lo testimoniano già alcune pronunce giurisprudenziali (tra le altre, vedasi Trib. Milano del 18.10.2019 e Trib. Cagliari 19/1/2022) che hanno qualificato come “grave irregolarità nella gestione” il non aver ottemperato al citato dovere di condotta.
A ciò si aggiunga che l’art. 25-octies del Codice della crisi prevede che l’organo di controllo, a fronte della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi (probabilità di crisi o di insolvenza), segnali per iscritto ed in modo motivato agli amministratori tale circostanza, concedendo loro un termine, che al più può estendersi a trenta giorni, entro il quale gli stessi devono riferire in ordine alle iniziative intraprese. Ai temi in esame sono dedicate la norma 3.5 (Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo) e le norme dalla 11.2 alla 11.12 che disciplinano le attività del collegio sindacale nella crisi di impresa.
La norma 3.5 tratta di un’attività che per l’organo di controllo assume un ruolo, per così dire, prodromico rispetto alle norme sulla crisi: solo adeguati assetti organizzativi possono, infatti, garantire la produzione di flussi informativi attendibili, completi e tempestivi che mettano in grado gli amministratori di intercettare per tempo segnali di crisi e, conseguentemente, di dare tempestiva ed appropriata risposta alla stessa.
I sindaci devono in primis verificare la formale istituzione di assetti organizzativi al fine della preventiva emersione della crisi e della perdita di continuità aziendale per poi estendere la vigilanza al processo che gli stessi adottano per valutarne l’adeguatezza nel continuum gestionale. Spazio, quindi, alla verifica dell’organigramma e del mansionario, dell’adozione di strumenti previsionali e di rendicontazione periodica, nonché di monitoraggio delle performance. È altresì previsto che l’organo di controllo scambi informazioni con il revisore e verifichi periodicamente i flussi informativi prodotti dagli amministratori nonché gli specifici indicatori previsti dal Codice della crisi (debiti scaduti verso dipendenti, fornitori, banche e creditori pubblici qualificati).
Segnalazione e composizione negoziata. Nell’ambito delle norme sulla crisi, degna di nota è la previsione riportata nella n. 11.3 circa la tempestività con la quale l’organo di controllo deve effettuare la segnalazione ex art. 25-octies del Codice della crisi che, per espressa previsione del co. 2 del citato articolo, viene presa a base per la valutazione delle responsabilità dell’organo di controllo. Viene previsto che la segnalazione può reputarsi tempestiva se fatta entro un congruo termine dal momento in cui il collegio sindacale è venuto a conoscenza di una evidente e documentata situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza, ossia l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Altra precisazione, molto incisiva, fatta nella citata norma è quella che, stante la discrezionalità di accesso alla procedura di composizione negoziale della crisi e la tempistica incerta caratterizzante lo stadio di pre-crisi, ritiene applicabile il requisito della tempestività della segnalazione al solo caso della crisi e non anche a quello di pre-crisi. In quest’ultimo caso, infatti, la segnalazione dell’organo di controllo assolve alla funzione di sensibilizzazione dell’organo amministrativo alla valutazione della situazione e all’eventuale adozione di misure di mitigazione del rischio. Tale ultima previsione è, ad avviso degli scriventi, di particolare pregnanza, ai fini della perimetrazione delle responsabilità dell’organo di controllo che potrebbe essere chiamato, a posteriori, a rispondere non solo di fronte a segnalazioni non tempestive di probabile insolvenza, ma anche di probabile crisi (stadio di difficile inquadramento pratico).
I compensi professionali. Fra le altre norme si segnalano le modifiche alla norma 1.6 in tema di compensi professionali, nella quale viene evidenziata la piena applicabilità in capo ai sindaci di società che superino i limiti di cui alla legge 49/2022, dell’equo compenso previsto dal dm 140/2102 (peraltro in via di modificazione). A riguardo si raccomanda ai sindaci di utilizzare ragionevolezza rispetto alle previsioni parametriche, da un lato evitando di applicare compensi irragionevoli in quanto abnormi e quindi sproporzionati alla qualità e quantità del lavoro da svolgere, dall’altro, però anche di evitare di accettare compensi manifestamente sottosoglia lesivi di una leale concorrenza professionale.