Da ItaliaOggi, un articolo di Andrea Bongi sulle analisi del rischio fiscale tra i nuovi poteri degli uffici. Si tratta di processi informatici che sfruttando le nuove tecnologie e la mole dei dati e delle informazioni a disposizione dell’amministrazione finanziaria, consentiranno di massimizzare l’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, delle frodi fiscali e all’abuso del diritto, nonché per stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti ed effettuare controlli preventivi. ‘inserimento di tali attività fra i poteri degli uffici in materia di imposte dirette e Iva, rispettivamente negli articoli 31 del DPR 600/1973 e 51 del DPR 633/72, è espressamente prevista nello schema di decreto attuativo della delega fiscale in materia di accertamento.
Il tutto avviene in adempimento di quanto previsto nell’articolo 17 della Legge n.111/2023 che prevede la necessità di razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti.
Scorrendo le disposizioni previste in materia nello schema di decreto attuativo non si può tuttavia non evidenziare come, con esclusivo riferimento alle attività di analisi del rischio condotte dall’agenzia delle entrate, d’intesa con il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia e delle finanze, venga prevista la possibilità di limitare i diritti degli interessati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, affidando ad un successivo regolamento del ministro dell’economia e delle finanze la disciplina di dettaglio e, in particolare, l’individuazione delle misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
La possibilità di limitare i diritti e le tutele dei contribuenti, si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto, deriva direttamente dalle previsioni contenute nella legge n. 160 del 2019 che evidentemente è destinata a prevalere, almeno in parte, sulle maggiori garanzie a favore dei contribuenti previste nella legge delega.
Tornando alle attività di analisi del rischio le disposizioni in arrivo definiscono lo stesso come un vero e proprio processo, composto da una o più fasi che, al fine di ottenere i risultati sopra indicati, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell’amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente ad uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi.
Il rischio fiscale viene invece definito come il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
Lo schema di decreto definisce anche altri concetti statistico-matematici che costituiscono i corollari necessari per le attività di analisi del rischio.