Corte dei Conti: sui mancati adempimenti nei questionari, ecco le responsabilità del revisore


Da Norme & Tributi del Sole24Ore.

Una serie di recenti delibere della Sezione regionale di controllo della Calabria, tra cui la n. 106 del 21 agosto 2023, ha riacceso il dibattito sulla responsabilità del revisore per la mancata trasmissione dei questionari previsti dall’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

La questione dell’omissione della trasmissione dei questionari alla Corte dei conti, pur essendo stata affrontata in passato da diverse sezioni regionali talvolta con maggiore fermezza (ad esempio con la delibera della Corte dei conti dell’Abruzzo che, oltre a sanzionare l’omissione, disponeva l’inoltro degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per l’accertamento di eventuali profili di responsabilità amministrativa), torna di attualità in considerazione del fatto che gli organi di revisione in questo periodo sono alle prese con la compilazione dei questionari relativi al bilancio di previsione 2023-2025 (Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR) e al rendiconto 2022 (Deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR).

Rammentiamo che la scadenza per la trasmissione dei questionari alla Corte dei conti non è uniforme su tutto il territorio nazionale poiché le singole Sezioni regionali di controllo possono stabilire un timing diverso, anche di alcuni mesi. È pertanto cura del singolo organo di revisione verificare la scadenza, contattando la Sezione regionale di controllo o accedendo al proprio profilo personale sul sito web della Corte dei conti. I revisori di alcune regioni hanno già concluso il periodo di compilazione (Lombardia ed Emilia-Romagna), altri si accingono a farlo in questi giorni (lazio, Abruzzo, Piemonte). In alcune regioni i termini sono ancora aperti come per esempio in Puglia che ha disposto la scadenza al 24 novembre per entrambi i documenti oppure in Sardegna, che a seguito di richiesta dell’ANCREL, la Sezione regionale di controllo ha disposto una proroga al 31 dicembre 2023 della scadenza originariamente fissata al 30 settembre.

La responsabilità del revisore

Sul tema della responsabilità del mancato invio, la Sezione regionale di controllo della Calabria, nelle delibere sopracitate, oltre a ribadire un orientamento giurisprudenziale già consolidato in merito alla possibile revoca da parte del Consiglio Comunale, ripropone l’annoso problema dell’individuazione del soggetto obbligato alla trasmissione in caso di avvicendamento dell’incarico.

In primo luogo, la Corte ribadisce l’importanza che assume tale adempimento il cui mancato invio impedisce di fatto il «pieno esercizio delle funzioni di controllo intestate alla magistratura contabile, non consentendo un efficace esercizio delle funzioni di controllo svolto nel primario interesse delle amministrazioni comunali».

In effetti il quadro normativo delineato dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, dalla legge 5 giugno 2003 n. 131, riconosce alle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile il ruolo di garante della corretta gestione delle risorse pubbliche, nell’interesse sia dei singoli enti territoriali sia delle comunità che compongono la Repubblica.

Proprio ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali devono trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.

L’eventuale revoca da parte dell’ente

In secondo luogo, la Corte richiama l’ente sul fatto che, «essendo il principale interessato all’adempimento, avrebbe potuto attivare la procedura prevista dall’articolo 235, comma 2 del TUEL». In particolare, la Corte ritiene che l’ente avrebbe potuto estendere in via analogica la sanzione prevista per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto (articolo 239, comma 1, lettera d) anche al caso di mancata presentazione del questionario. A sostegno di questa ipotesi la Corte cita i Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione del Cncdec, che al paragrafo 1.9.7. prevedono che «in caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento».

L’individuazione del soggetto obbligato alla trasmissione

In terzo luogo, come già evidenziato, la delibera ripropone il problema dell’individuazione del soggetto preposto alla trasmissione dei questionari rammentando che «sul punto, non rilevi l’eventuale avvicendamento tra revisori in seguito a scadenza del mandato, poiché l’articolo 1, comma 166, della legge 266/2005, impone agli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di una relazione-questionario cada successivamente alla fine del mandato del soggetto il cui mandato ha coperto il periodo oggetto della relazione-questionario».

Su quest’ultimo tema ricordiamo l’interlocuzione ormai consolidata tra la Sezione Autonomie della Corte e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili che ha in parte temperato il problema introducendo molti dei quesiti proposti dalla Corte nel format di relazione al fine di «rendere coerente lo schema di relazione annuale resa dall’organo di revisione ai fini del parere prescritto dall’art. 239 TUEL, sulla proposta di deliberazione dell’ente» realizzando quindi una «maggior sinergia tra il controllo interno delle amministrazioni locali e i controlli esterni della Corte, rinforzando la garanzia della sana e corretta gestione finanziaria pubblica» (Deliberazione n. 09/SEZAUT/2020/INPR).

La proposta di ANCREL

L’ANCREL si era già fatto carico del problema dell’avvicendamento con l’elaborazione di una propria proposta affinché durante le verifiche sul bilancio di previsione e sul rendiconto, venisse data la possibilità di utilizzare il portale della Corte dei conti, inserendo tutte le informazioni previste dai rispettivi questionari. Una volta avvenuta l’approvazione formale dei documenti i revisori potranno procedere con l’invio effettivo. In questo modo da un lato si eviterebbe, come spesso accade, che i questionari vengano redatti e trasmessi qualche anno dopo da revisori diversi da quelli che effettivamente hanno revisionato i bilanci ed i rendiconti oggetto degli stessi questionari, dall’altro si metterebbero le diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in grado di procedere quasi in tempo reale con le istruttorie, le cui risultanze arriverebbero agli enti interessati in tempo utile per tenerne conto nell’ambito della programmazione dell’esercizio successivo. Infatti, in alcuni casi, le puntuali osservazioni della Corte dei conti sulle criticità della gestione sono trasmesse agli enti con riferimento a due o a volte tre esercizi precedenti rispetto a quello in corso. Ne consegue che alcune fattispecie possano non essere più attuali ed altre, magari quelle più patologiche, possano essere peggiorate in maniera irreversibile. Un controllo non tempestivo è di per sé inefficace ed è questo il limite maggiore dei controlli nella pubblica amministrazione in Italia, molto spesso orientati più alla forma che alla sostanza.

Inoltre, le relazioni e i pareri dei revisori potranno recuperare l’originale funzione di “collaborazione” ai consigli con l’inserimento di informazioni di agevole lettura anche per i non addetti ai lavori in ordine all’efficacia delle politiche attuate dall’amministrazione.

In questo modo vengono contemporaneamente valorizzate le funzioni proprie dell’organo di revisione, tanto quella di vigilanza quanto quella di collaborazione con il Consiglio Comunale.

Previous Su italiaoggi il bilancio di quattro anni di attività del consiglio nazionale Inrl in vista del rinnovo dei vertici
Next Webinar del Mercoledì 18 ottobre 2023