Il collegio sindacale deve comunicare alla Consob anche le irregolarità minori


Dal Sole24ore.

Il collegio sindacale deve segnalare alla Consob anche irregolarità minori. Non è suo compito valutare la rilevanza delle violazioni ma comunicarle tutte…

Il collegio sindacale di una società quotata in borsa deve indistintamente comunicare senza indugio alla Consob (articolo 149 del Dlgs 58/1998, il Testo unico della finanza -Tuf) tutte le irregolarità che riscontri nell’esercizio della sua attività di vigilanza, senza poter distinguere tra quelle che siano ritenute veniali e quelle che invece siano ritenute rilevanti: così decide la Cassazione nella sua sentenza n. 25336 del 28 agosto 2023, riformando una sentenza della Corte d’appello di Torino (n. 1444 del 30 agosto 2109) nella quale invece era stato giudicato non illegittimo il comportamento di un collegio sindacale che aveva ritenuto di non segnalare alla Consob un’omissione dell’amministratore delegato della società in questione poiché non qualificabile come «omissione rilevante».

Nel caso specifico, si trattava della mancata comunicazione da parte del collegio sindacale alla Consob dell’infrazione della norma (l’articolo 150 Tuf) secondo la quale gli amministratori devono riferire tempestivamente (e con periodicità almeno trimestrale) al collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, la norma in questione impone agli amministratori di riferire sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

In particolare, la mancata informazione degli amministratori al collegio sindacale, che ha poi dato luogo al giudizio della Cassazione, era relativa alla avvenuta sottoscrizione (da parte di un amministratore delegato, in forza delle deleghe al medesimo attribuite) di un prestito obbligazionario emesso da una società del cui organo amministrativo faceva parte (come amministratore non esecutivo) una persona che era componente anche dell’organo amministrativo della società autrice della sottoscrizione.

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