Dal Sole24Ore.
La regola generale che governa la transazione dai codici Ateco 2007 (aggiornati nel 2022) a quelli Ateco 2025 è che dal 1° aprile 2025 il contribuente deve utilizzare i nuovi codici in tutti gli «atti e nelle dichiarazioni» presentati a partire da questa data (comunicato di Unioncamere dell’11 dicembre 2024).
Le istruzioni di Redditi 2025, quando riportano i codici delle attività economiche (ad esempio, nel commento del codice 12 da indicare nel rigo RF1, colonna 2), indicano solo i nuovi codici Ateco 2025, anche se i modelli sono riferiti ai redditi del 2024 (durante il quale si applicavano i vecchi codici 2007). L’invio di questi modelli, infatti, è successivo al 31 marzo 2025 (con scadenza di presentazione al 31 ottobre 2025, per i solari), pertanto, vanno usati i nuovi codici.
Peccato che a commento del codice dell’attività prevalentemente svolta, da indicare nella colonna 1, dei righi RF1 (contabilità ordinaria), RG1 (imprese minori) e RE1 (professionisti), si rimanda alla «tabella dei codici attività, consultabile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate», nella sezione «Strumenti», ma in questa pagina è prelevabile solo la «classificazione Ateco 2007» e viene detto di utilizzare questi codici. Si auspica un aggiornamento di questa pagina internet.
I nuovi Isa (decreto 31 marzo 2025) sono già riferiti ai nuovi codici Ateco 2025. Relativamente al concordato preventivo biennale per il 2025 e il 2026, la cui adesione potrà essere inviata alle Entrate, entro il 30 settembre 2025, da chi applica gli Isa e non ha aderito al Cpb per il 2024-2025 (invio anche autonomo rispetto alla dichiarazione, la cui scadenza è il 31 ottobre 2025), si ritiene che si debbano indicare i nuovi codici Ateco 2025, in quanto il suo invio avviene dopo il 31 marzo 2025 e perché il suo calcolo è strettamente collegato alle risultanze degli Isa per il 2024, che, come detto, utilizzano solo i nuovi codici…
(continua a leggere Il Sole24Ore del 17.04.2025)