Dal Sole24Ore.
In un articolo di Pierpaolo Ceroli le nuove possibili prospettive per la perimetrazione delle responsabilità anche per i revisori legali dopo la modifica dell’articolo 2407 del Codice civile sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale che rappresenta una rivoluzione copernicana che mette in linea la normativa italiana con quelle degli altri Paesi europei. L’abrogata formulazione del comma 2 dell’articolo 2407 aveva esposto in passato i sindaci ad azioni risarcitorie milionarie sostenendo la tesi di una responsabilità solidale con gli amministratori sulla scorta del principio secondo cui «il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato». La genericità del testo e la richiamata solidarietà esponevano i sindaci, posti di fatto su posizioni paritetiche a quelle degli amministratori, a richieste risarcitorie assurde. È diventata una prassi abituale quella di coinvolgere “d’ufficio” i sindaci nelle azioni di responsabilità esperite nei confronti degli amministratori. Si è assistito a richieste di danni nei confronti dei sindaci fino a venti milioni a fronte di un compenso lordo di 5mila euro per un multiplo di 4mila volte. Una responsabilità solidale senza limiti che si è prestata ad abusi. La genericità della responsabilità solidale dei sindaci con quella degli amministratori faceva sì che le richieste di risarcimento potessero indifferentemente essere avanzate agli amministratori e ai sindaci ignorando i rispettivi e diversi ruoli ricoperti.
Il prossimo passo per confinare la responsabilità anche ai revisori contabili, sarà quello di includerei esplicitamente…
Nel suo articolo Ceroli evidenzia che l’attuale formulazione della norma consente di estendere il comma 2 dell’articolo 2407 anche ai revisori attraverso una attenta interpretazione orientata della norma. Il nuovo comma 2 dell’articolo 2407 recita che «al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito».
Pertanto, se è vero che la limitazione di responsabilità in capo ai sindaci non viene meno anche quando svolgono la funzione di revisione legale è di tutta evidenza che una interpretazione distonica, che vorrebbe una applicazione diversa nei confronti dei soggetti che svolgano la sola funzione di revisione, sarebbe non coerente tenuto conto anche del fatto che è stato parificato, con il nuovo comma 4, il termine di prescrizione quinquennale (articolo 15, comma 3, del Dlgs 39/2010).
Su questo punto però, sembrerebbe pendere la spada di Damocle della sentenza della Corte costituzionale 115/2024 che, con riferimento alla normativa sui revisori, ha disposto che il termine di prescrizione decorre dalla data della relazione di revisione con il solo riferimento alle azioni di responsabilità promosse dalla società che ha conferito l’incarico e non da quelle promosse da terzi o dai soci il cui termine decorre dal momento in cui il danno diventa percepibile all’esterno.
Da ultimo la infelice stesura normativa della determinazione del danno, ora divisa per scaglioni appare iniqua così come formulata. Da una prima lettura si perviene al paradosso che un soggetto che percepisce un compenso di sindaco di 10mila euro risponde per danni fino a 150mila euro mentre chi ne percepisce 11mila si troverebbe a risarcire al massimo 132mila euro e così via, un meccanismo che dovrà essere rivisto, magari cogliendo anche l’occasione per meglio definire la responsabilità dei revisori non sindaci.