Dal Sole24Ore.
L’agenzia delle Entrate Riscossione gioca d’anticipo, mettendo a disposizione dei contribuenti, dall’11 marzo, la domanda per i cosiddetti «decaduti» che intendono rientrare nella rottamazione quater. Può essere riammesso solo chi ha già aderito alla definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ma che, al 31 dicembre 2024, è decaduto a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute. Per essere riammessi alla definizione agevolata, la dichiarazione deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, entro il termine ultimo del 30 aprile 2025.
La domanda di riammissione deve essere presentata anche dai contribuenti che hanno eseguito in ritardo qualche pagamento di una o più rate della rottamazione, pure se poi hanno pagato tutte le somme dovute per la definizione. La domanda di riammissione salva i contribuenti che sono decaduti a causa del tardivo pagamento di una o più rate della rottamazione, anche se le somme chieste a seguito della riammissione potrebbero essere di pochi euro o a saldo zero. L’importo dovuto per la definizione agevolata terrà conto degli eventuali pagamenti che potrebbero essere stati fatti dopo l’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo ordinario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale.
Con la riammissione alla rottamazione quater, il contribuente dovrà versare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio. Possono essere riammessi solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento della rottamazione quater, per i quali:
non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato eseguito alcun pagamento;
per almeno una rata del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (cioè dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto…