Da ItaliaOggi./ Giovedì 6 marzo.
Abilitazione dei revisori al rilascio dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità in tre step: trasmissione telematica della domanda di abilitazione, versamento del contributo fisso di iscrizione, valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione da parte del Mef.
È quanto ha stabilito il decreto 19 febbraio 2025 del Ministero dell’economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025) che in combinato disposto con l’art. 18, comma 4 del dlgs 125/2024 considera abilitati de iure a rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità i soggetti che risultano iscritti al registro dei revisori legali entro il 1° gennaio 2026. Oltre tale data i soggetti interessati dovranno sostenere un apposito esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale e per l’abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
Iscritti al registro entro il 1° gennaio 2026
Sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all’art. 6, comma 1-bis del dlgs 39/2010.
Iscritti dopo il 1° gennaio 2026
I revisori della sostenibilità dovranno essere già iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti. Successivamente, per qualificarsi come revisore della sostenibilità dovranno ottenere una specifica abilitazione che prevede un tirocinio di almeno 8 mesi in contesti aziendali che si occupano di bilanci di sostenibilità, nonché un percorso formativo annuale che prevede l’accumulo di crediti formativi. Ogni anno, il professionista dovrà ottenere almeno 25 crediti, di cui 10 devono essere specifici per la revisione contabile civile e 10 dedicati alla sostenibilità. Infine è previsto un esame con particolare riguardo agli aspetti legati alla rendicontazione e alla certificazione di sostenibilità.
Domanda di abilitazione
Nella domanda dovranno essere indicati dati anagrafici, i recapiti, il numero di iscrizione al registro, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, gli estremi della transazione con cui è avvenuto il versamento di 50 euro del contributo fisso di iscrizione a copertura delle spese amministrative, ecc.
Presentazione della domanda
La domanda dovrà essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell’area riservata del sito istituzionale della revisione legale. Il termine iniziale per l’invio delle domande di abilitazione verrà fissato con determina del Ragioniere generale dello stato.
Valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione
Le domande verranno esaminate entro 150 giorni dalla ricezione dal Mef che assumerà il provvedimento di abilitazione e provvederà all’annotazione nel registro assicurandone la pubblicità. L’abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione.
L’obbligo della rendicontazione per le imprese
- dal 1° gennaio 2024: l’obbligo riguarda imprese di grandi dimensioni e gruppi costituenti enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti;
- dal 1° gennaio 2025: l’obbligo riguarda imprese con attivo 20 mln; ricavi 40 mln; dipendenti 250;
- dal 1° gennaio 2026: scatta l’obbligo per le pmi quotate (eccetto microimprese);
- dal 1° gennaio 2028: l’obbligo anche per società extra-Ue con fatturato oltre 150 mln.
credit photo: Golden Group