Dal Sole24Ore/Giovedì 6 marzo.
La risposta a risposta a interpello 63/2025 delle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) è tornata ad occuparsi del tema della rilevanza fiscale per derivazione degli errori contabili, confermando quanto già espresso nella risposta 73 del 2024, e risolvendo due ulteriori questioni. È quindi opportuno fare il punto su questo tema di crescente importanza, considerato il diffondersi del fast closing tra le imprese medio-grandi.
Nella materia vi sono alcuni principi da tenere presente:
il risultato complessivo degli errori può essere favorevole o sfavorevole;
di regola gli errori “rientrano” nell’esercizio successivo;
la rilevanza fiscale degli errori ha la finalità semplificatoria di evitare il ricorso a plurime dichiarazioni integrative di difficile gestione anche per gli uffici finanziari.
Con decorrenza dai bilanci solari 2022, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 83, introdotto dal Dl 73/2022, stabilisce che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La norma precisa che tale rilevanza è esclusa:
per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998,
per i soggetti che non sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Come precisato dal paragrafo 45 dell’Oic 29, gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti di stima, ossia con le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni e ai dati disponibili in quel momento; sul punto, è da ritenere che già prima della novità introdotta dal Dl 73/2022 assumeva rilevanza fiscale per derivazione la correzione delle stime dei costi e ricavi effettuata in un bilancio successivo.
I chiarimenti delle Entrate
Nella risposta 73 del 21 marzo 2024 l’agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:
al contribuente che procede alla correzione degli errori contabili è preclusa la possibilità di ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa Ires/Irap per emendare quella del periodo d’imposta in cui si è verificato l’errore oggetto della correzione;
laddove gli errori contabili siano conseguenza di una non corretta applicazione di norme fiscali, le previsioni concernenti la rilevanza fiscale degli errori contabili non trovano applicazione;
la norma consente di dare rilevanza ai fini fiscali alla correzione degli errori contabili, qualificati come rilevanti o non rilevanti in applicazione di corretti principi contabili, nel periodo d’imposta in cui avviene la correzione stessa;
la correzione dell’errore commesso non incide, modificandola, sulla natura del componente reddituale corretto; in altri termini, non può ammettersi la deduzione nell’ambito del periodo d’imposta in cui la correzione avviene di un componente negativo di reddito per un importo maggiore di quello che sarebbe stato deducibile qualora l’errore non fosse stato commesso;
qualora l’errore riguardi interessi passivi, essi restano deducibili ex articolo 96, Tuir, sulla base degli interessi attivi e proventi assimilati e del Rol disponibili nel periodo d’imposta in cui l’errore contabile viene corretto, fermo restando che anche i componenti reddituali rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione degli errori contabili concorrono a determinare il Rol.
Nella risposta 63 del 4 marzo 2025 l’agenzia delle Entrate ha affermato quanto segue:
le disposizioni introdotte dal Dl 73/2022 sono applicabili anche in caso di correzione di un errore di classificazione che ha comportato a sua volta un’errata imputazione temporale di componenti negativi;
all’applicazione di tali disposizioni non è ostativo il fatto che l’errore contabile sia stato commesso dalla società nell’ambito di un esercizio non soggetto a revisione legale dei conti, in quanto, sulla base della formulazione delle disposizioni, è sufficiente la circostanza che sia soggetto a revisione legale l’esercizio in cui l’errore viene corretto (ossia, quello nel quale vengono contabilizzate le poste correttive degli errori contabili).
I principali punti aperti
L’Agenzia non ha ancora risolto, tra gli altri, i seguenti dubbi:
se si possa attribuire rilevanza fiscale all’errore nell’individuazione dell’esercizio di utilizzo di un fondo indeducibile (si veda Assonime 31/2022, secondo cui anche questa ipotesi costituisce indubbiamente un errore contabile che influisce sull’imponibile fiscale e, dunque, la relativa correzione assume rilevanza fiscale per derivazione);
se la disciplina sia applicabile anche alle società che sottopongono il proprio bilancio a revisione facoltativa; anche qui, stante la lettera della norma, si propende per la soluzione affermativa.