rottamazione quater: salvagente per tutti con la riapertura dei termini


Dal Sole24Ore.

Anche i soggetti che non hanno pagato nessuna delle rate della rottamazione quater possono fruire della riapertura dei termini. Resta ferma la condizione di non lasciare scadere la rata ordinaria in scadenza il 5 marzo, oltre che quella di presentare l’apposita denuncia entro la fine del mese di aprile.

Con l’emendamento apportato in sede di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 202/2024), sul quale è atteso oggi l’ok definitivo della Camera dopo il voto sulla fiducia di ieri (182 i favorevoli, 110 i contrari e 3 gli astenuti), sono stati “ripescati” i soggetti che per qualsiasi ragione sono decaduti dalla definizione agevolata degli affidamenti alla data del 31 dicembre 2024. 

Non si tratta di una riapertura della scadenza per presentare l’istanza di rottamazione quater, ma della rimessione in termini per pagare le rate scadute. Si deve però essere in presenza di una rate scadute alla fine dello scorso anno. Questo significa che il “salvagente” non produce alcun effetto per coloro i quali abbandonano la rottamazione nel corso del 2025, a partire già dalla scadenza del 5 marzo (28 febbraio più i 5 giorni di tolleranza).

A maggior ragione ovviamente la riapertura vale per i debitori che dovessero aver versato in ritardo una o più delle quote dovute, superando la predetta soglia di tolleranza dei 5 giorni. In tale eventualità, dovrebbero essere richiesti gli interessi per il ritardo, anche se la norma di riferimento menziona unicamente l’ipotesi degli interessi del 2% a decorrere dal primo novembre 2023, che evidentemente non si attaglia ai ritardi verificatisi successivamente. 

Invece, proprio il richiamo agli interessi suddetti è la riprova che sono ammessi alla riapertura anche i soggetti che non hanno mai pagato nulla, a partire dalla prima rata di rottamazione quater, originariamente in scadenza al 31 ottobre 2023. D’altro canto, non è superfluo rilevare che l’omissione della prima rata “vale” quanto l’omissione di una qualsiasi delle rate successive: tanto la prima che la seconda casistica determinano la caducazione della sanatoria. L’unica peculiarità della prima rata dell’ottobre 2023 riguarda l’effetto estintivo delle eventuali procedure esecutive in corso (articolo 1, comma 243, della legge 197/2022) ma se non si ricade in tale fattispecie è evidente che si tratta di violazione sullo stesso piano delle altre.

Previous nuovo codice ateco (69.20.02) per i revisori legali, inclusi gli abilitati esg
Next Ampia eco al protocollo d'intesa dell'inrl con anaci sulla revisione condominiale