Da ItaliaOggi.
Il concordato preventivo biennale (Cpb) piomba nel bilancio 2024 delle società di capitali: nella nota integrativa va specificata l’adesione al patto col fisco ed eventualmente l’effetto fiscale conseguito. Anche per le micro imprese, esonerate dalla redazione della nota integrativa, risulta consigliabile segnalare nelle annotazioni l’opzione per in concordato preventivo biennale e, sempre eventualmente, “il risultato fiscale” ottenuto. Queste sono alcune conseguenze applicative generate dall’utilizzo da parte delle società di capitali del concordato preventivo biennale nell’anno 2024 in vista della predisposizione e della redazione dei bilanci d’esercizio per la medesima annualità che sono in corso di elaborazione.
L’effetto del concordato in nota integrativa
E’ opportuno preliminarmente ricordare che l’adesione al concordato preventivo biennale, strumento disciplinato dal decreto legislativo 13/2024, fa sì che le imposte dovute per il biennio di applicazione del Cpb siano calcolate prendendo come base imponibile quella “patteggiata” con fisco (apportando le variazioni stabilite dalla citata normativa) e non quella effettiva determinata applicando al risultato civilistico le variazioni fiscali dovute.
Proprio questo disallineamento, chiaramente indicato nella dichiarazione dei redditi 2025 (che prevede la compilazione del nuovo quadro CP) si ritiene opportuno venga segnalato nella nota integrativa delle società di capitali.
Il principio contabile OIC 25 sulle imposte d’esercizio prevede infatti che nella nota integrativa del bilancio delle società che redigono il documento in forma ordinaria vada indicato (ove rilevante) il rapporto tra l’onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l’onere fiscale corrente e l’onere fiscale teorico, quando la differenza è significativa oppure utilizzando una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l’aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l’aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa.
Indicazione suggerita per i bilanci abbreviati
Tale indicazione non è stabilita per le società che invece redigono il bilancio in forma abbreviata anche se si ritiene fondamentale per dare una corretta informativa a soci e terzi segnalare quantomeno l’utilizzo dell’adesione al patto con fisco e genericamente l’ingerenza dell’applicazione dello strumento sul calcolo delle imposte.
Alla medesima riflessione si giunge in relazione agli obblighi informativi delle micro imprese che sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile. Anche in questo caso si ritiene importante seppur non risulti essere un obbligo segnalare tra le annotazioni l’adesione al concordato preventivo biennale eventualmente indicando anche l’effetto fiscale prodotto dallo strumento.
Segnalazione anche del collegio sindacale nella relazione
Si ritiene opportuno che anche l’organo di controllo, non solo nei verbali delle verifiche trimestrali ma anche nella relazione sul bilancio d’esercizio, vada a segnalare la scelta da parte dell’amministrazione della società dell’opzione per il concordato preventivo biennale. E’ noto che ai sindaci (o al sindaco unico) non compete un controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione come l’adesione al Cpb ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative ma è comunque dovuta la verifica che le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e ragionevolezza.