Dal Sole24Ore.
La presentazione della nuova domanda di riammissione alla rottamazione quater determina, tra gli effetti immediati, la preclusione dell’avvio di nuove procedure esecutive e dell’adozione di misure cautelari, quali il fermo dei veicoli e l’ipoteca. Il ripescaggio dei debitori decaduti al 31 dicembre 2024 dalla definizione agevolata degli affidamenti – inserito nell’articolo 3-bis del Milleproroghe (Dl 202/2024) in conversione al Senato in prima lettura – prevede la trasmissione in via telematica di un’ istanza entro 30 aprile. Il modello di istanza sarà inoltre reso disponibile da agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), sul proprio sito internet, entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge.
La modifica in esame richiama la generalità delle previsioni della disciplina originaria della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), comprese quelle afferenti agli effetti dell’istanza del debitore. In proposito, si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 240, della legge 197/2022, la sola presentazione dell’istanza consente di anticipare alcuni effetti favorevoli della sanatoria. Si tratta in particolare:
1 della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
2 della sospensione dei pagamenti delle dilazioni in corso con l’agente della riscossione;
3 del divieto di nuova iscrizione di fermi dei veicoli e di ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
4 del divieto di avvio di nuove procedure esecutive;
5 del divieto di prosecuzione delle procedure già avviate, fatta eccezione per quelle per le quali si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
6 della condizione di regolarità fiscale e contributiva del debitore.
È quindi evidente che il contribuente avrà tutto l’interesse ad anticipare la trasmissione della nuova istanza di riammissione, non appena l’agenzia Entrate riscossione ne avrà resa disponibile la procedura di inoltro. In questo modo, infatti, si bloccano tra l’altro i pignoramenti presso terzi dell’agente della riscossione. Per i pignoramenti già in corso, la procedura è sospesa con la presentazione della domanda. L’estinzione della stessa si ottiene con il pagamento della prima