Dal Sole24Ore.
La risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), sugli adempimenti dichiarativi Iva in caso di concordato preventivo è piuttosto criptica, ma se ne può comunque trarre l’indicazione che, ferma restando l’utilizzazione del modulo ordinario di dichiarazione annuale, una suddivisione sostanziale dell’anno solare in due segmenti temporali (uno anteriore all’avvio del concordato e l’altro posteriore) ai fini della determinazione dell’imposta da soddisfare nella procedura è inevitabile.
L’articolo 155 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo. Ne discende che se, ad esempio, il 7 febbraio 2025 viene aperta la liquidazione giudiziale di un’impresa e a tale data quest’ultima presenta un credito Iva di 100 formatosi nell’anno in corso, tale credito è compensabile con i debiti tributari sussistenti alla medesima data e non può essere conseguentemente utilizzato dal contribuente a riduzione dei debiti Iva che si formino successivamente; ciò a differenza di quanto accade normalmente sulla base delle regole generali che disciplinano tale tributo.
Il citato articolo 155 è applicabile, oltre che alla liquidazione giudiziale, anche al concordato preventivo in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 96 del Codice della crisi.
Ne discende che, per poter dare attuazione a questa disposizione, che rimarrebbe altrimenti inapplicabile, anche nel concordato preventivo l’anno solare deve subire una suddivisione in due segmenti temporali (uno anteriore e l’altro posteriore alla data di effetto della domanda di concordato), con le seguenti conseguenze:
1 se nel segmento anteriore si forma un credito, questo non può essere utilizzato per compensare eventuali debiti futuri, dovendo esso compensare i debiti esistenti alla predetta data;
2 se nel segmento anteriore si forma invece un debito, questo deve essere soddisfatto in moneta concordataria, sulla base delle previsioni contenute nella proposta di transazione fiscale presentata necessariamente ai sensi dell’articolo 88 del Codice della crisi, e non può quindi essere compensato con eventuali crediti formatisi successivamente;
3 se nel segmento posteriore si forma un debito, questo deve essere integralmente soddisfatto secondo le regole ordinarie;
4 se nel segmento posteriore si forma un credito, questo può essere utilizzato secondo le regole generali, ma senza alcuna interferenza con i debiti formatisi prima della predetta domanda di concordato.
Per applicare queste regole, occorre nella sostanza elaborare una distinta dichiarazione Iva per ciascuno dei due segmenti temporali, ma nessuna disposizione ne prevede la presentazione con riguardo al concordato preventivo, essendo ciò previsto dall’articolo 8 del Dpr 322/1998 solo relativamente alla liquidazione giudiziale.
Da qui la domanda posta all’agenzia delle Entrate circa il riflesso che la disciplina sopra esposta genera sull’adempimento dichiarativo Iva nel concordato preventivo, alla quale l’agenzia ha così risposto: «Gli attuali modelli dichiarativi risultano conformi alla norma innanzi richiamata che dispone l’obbligo di presentare una specifica dichiarazione concernente le operazioni effettuate nella prima parte dell’anno solare anteriore all’apertura della procedura concorsuale, con specifico riferimento al fallimento alla liquidazione coatta amministrativa, e non anche al concordato».
Nonostante la sua laconicità, la risposta pare avallare la prassi secondo cui il modulo di dichiarazione rimane sul piano formale quello annuale, anche se la determinazione delle imposte dovute deve essere eseguita sulla base delle regole sopra esposte.