Da Italiaoggi.
Il controllo degli organi di revisione sulla contrattazione decentrataintegrativa deve essere preventivo alla sua sottoscrizione definitiva.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 30 gennaio 2025, n. 17, nel quale si esclude l’espressione del parere dei revisori sul regolamento di fissazione dei criteri di riparto degli incentivi agli avvocati,affronta il tema dell’asseverazione dei contratti decentrati, alla quale sono chiamati i revisori.
Il parere della Corte dei conti
Il parere affronta il problema dell’iter di tale controllo, alla luce dell’articolo 8, comma 7, del Ccnl 16.11.2022, a mente del quale “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del dlgs n. 165/2001.
A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”.
Si tratta, afferma la magistratura contabile, di un controllo sia finanziario, come logico, sia anche giuridico (nonostante generalmente i componenti degli organi di revisione non dispongano di specifiche competenze sul tema).
Lo scopo del controllo sull’ipotesi di contratto decentrato o “preintesa”, osserva la Sezione Lombardia, “ha l’obiettivo di evitare una ingiustificata espansionea livello locale delle spese per il personale, in spregio al generale corollario di contenimento della spesa pubblica; risultato cui invece indurrebbe la stipulazione di un contratto di secondo livello privo di copertura finanziaria o in contrasto con i vincoli di bilancio o comunque con altre norme imperative”.
Per tale ragione il controllo deve precedere la sottoscrizione definitiva del contratto, in quanto obbedisce al “principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione dell’ente e il suo organo di revisione contabile”, sicché in assenza di rilievi, l’esito consiste nella “possibilità di sottoscrivere legittimamente il contratto integrativo”.
I controlli ex post non servono
La Sezione prosegue evidenziando che, per converso, “un controllo ex post su accordi definitivamente sottoscritti realizzerebbe un’inversione procedimentale frustrante la stessa finalizzazione della funzione in parola intestata all’organo di revisione”.
E’ da ricordare, però, che se un controllo ex post non si coordina con le funzioni del controllo medesimo, non è consigliabile considerare il decorso dei 15 giorni a disposizione dei revisori come formazione di un “silenzio assenso”.
Credit foto: L’Adige Press