Per collegi sindacali e revisori si va verso una delimitazione della responsabilità solidale con gli amministratori di società


Dal Sole24Ore.

Per i sindaci e i collegi sindacali si fa sempre più concreta la possibilità di porre dei limiti alla responsabilità solidale con gli amministratori di società. 

La commissione Giustizia del Senato ieri ha approvato all’unanimità, senza modifiche, il testo del disegno di legge 1155 che modifica l’articolo 2407 del Codice civile; il Ddl è stato presentato nel luglio 2023 (prima firmataria la deputata Marta Schifone) ed è stato approvato dalla Camera il 29 maggio 2024.

Perché il Ddl diventi una legge dello Stato manca il voto dell’Aula, che secondo il relatore del provvedimento, il senatore Sandro Sisler, arriverà in tempi brevi, dato l’appoggio bipartisan al provvedimento.

Nel corso della discussione in commissione Giustizia è emersa la necessità di estendere la perimetrazione della responsabilità anche ai revisori. «In merito – spiega Sisler – è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l’opportunità di porre un limite alla responsabilità anche per le società di revisione e per i revisori. Un secondo ordine del giorno – prosegue Sisler – invita il Governo a chiarire che questa norma si applichi anche ai giudizi pendenti» dato che il testo del disegno di legge né lo prevede né lo esclude

Il Ddl 1155 pone un valore massimo per il risarcimento dei danni causati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi dal sindaco che violi i propri doveri. Questo valore è pari un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco, secondo tre scaglioni: per i compensi fino a 10mila euro, 15 volte il compenso; per i compensi da 10mila a 50mila euro, 12 volte il compenso; per i compensi maggiori di 50mila euro, dieci volte il compenso. 

La necessità di un limite alla responsabilità dei sindaci nasce anche dal fatto che i professionisti sono obbligati a sottoscrivere una polizza assicurativa (cosa che invece non è prevista per gli amministratori di società), obbligo che li ha resi un facile bersaglio per i soggetti danneggiati in cerca di risarcimento. 

Il Ddl 1155 pone anche un limite “temporale” perché stabilisce che l’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive dopo cinque anni dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui il danno si è verificato.

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