Gennaio, per revisori e sindaci è tempo di verifica degli assetti organizzativi


Dal Sole24Ore.

Con l’inizio dell’anno sindaci e revisori devono mettere a punto il piano annuale dei controlli per verificare l’adeguatezza degli assetti organizzativi delle imprese, per tener conto dei nuovi principi di comportamento indicati dal Consiglio nazionale dei commercialisti a dicembre che recepiscono le novità introdotte al correttivo-ter al Codice della crisi. 

Assetti su misura per l’impresa 

L’articolo 2086 del Codice civile dal 2019 impone alle società di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. 

L’adeguatezza degli assetti non è un vestito per tutte le stagioni e per tutti gli operatori, ma va ritagliata sulle caratteristiche dell’attività. L’inadeguatezza è una grave irregolarità anche nelle imprese sane, può essere fonte di responsabilità e portare alla nomina di un amministratore giudiziario (si vedano i decreti dei tribunali di Catanzaro del 6 febbraio 2024 e Catania dell’8 febbraio 2023 ). E la produzione di dati contabili tempestivi e affidabili è essenziale per il percorso di uscita dalla crisi (si veda tribunale di Pavia, decreto 8 luglio 2024).

A chi compete la responsabilità

La responsabilità di istituire e aggiornare l’assetto organizzativo dell’impresa spetta all’imprenditore. In tutte le società l’obbligo fa capo in via esclusiva agli amministratori, senza possibilità di affidarne le decisioni ai soci, nemmeno con modifica statutaria: lo stabilisce, per le società di persone, l’articolo 2257 del Codice civile e, nelle società di capitali, l’articolo 2475 per le Srl e l’articolo 2380-bis per le Spa. Le scelte ricadono nella business judgment rule: il giudice non deve sindacarne il merito, ma solo l’adeguatezza dei sistemi di allerta interna (così il decreto 23 ottobre 2024 del Tribunale di Brescia), 

In presenza di organi delegati, questi curano l’istituzione e il periodico adeguamento degli assetti (articolo 2381 comma quinto), mentre Cda ne valuta l’adeguatezza (articolo 2341, comma terza), su cui vigilano anche i sindaci (articolo 2407).

Il piano di sindaci e revisori

Alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 136/2024, il piano dei controlli di sindaci e revisori per l’anno 2025 dovrà prevedere un check-up dello stato dell’arte e un monitoraggio sull’aggiornamento dei sistemi interni di allerta (si veda l’articolo a fianco). È bene, altresì, prevedere uno scambio di informazioni sui risultati delle rispettive verifiche e, in caso di emersione della crisi, sul coordinamento delle rispettive azioni (lo raccomandano anche le nuove norme di comportamento del collegio sindacale, aggiornate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel dicembre 2024).

Il correttivo ha infatti esteso anche al revisore legale l’obbligo, previsto per i sindaci, di segnalare i presupposti per l’accesso alla composizione negoziata. Particolare attenzione andrà posta nelle Srl di piccole dimensioni prive di collegio sindacale, perché in tal caso i revisori sono l’unica fonte di allerta interna.

L’obbligo non riguarda la pre-crisi: scatta solo in presenza di crisi o insolvenza e la segnalazione va fatta entro sessanta giorni dal quando viene accertata la crisi. La tempestiva segnalazione attenua e può anche escludere la responsabilità. Gli amministratori devono riferire entro trenta giorni sulle iniziative intraprese.

Doverosa anche la vigilanza su tali iniziative: obbligo che pare riferibile solo ai sindaci, il cui ruolo viene definito di “guardiani attivi”. Diversi, del resto, sono i poteri di stimolo e reazione: il revisore si limita al giudizio sul bilancio; i sindaci hanno ampi poteri di indagine e interlocuzione con il Cda, il potere-dovere di segnalazione all’assemblea (che possono convocare in proprio) e, nei casi più gravi, la denunzia al tribunale.

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